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ORDINANZA N. 505 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 59 |
LOCALITÀ Via VESPUCCI |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 02/02/2007 |
SB/VARIE07/vespucci |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 979 prot. n. 189 del 27.3.2002 con la quale, tra l'altro, in via Vespucci, veniva istituito il divieto di sosta dal lunedì al venerdì dei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con la sosta consentita ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone motulese o non vedenti, sul lato SUD della via, in corrispondenza del n.c. 33 per n. 3 posti auto con disposizione "in fila";
Vista la
relazione del Corpo di Polizia Municipale Sezione Circoscrizionale 1 Centro -
Crocetta;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Vespucci
1)
la
revoca dell'ordinanza n. 979 prot. n. 189 del 27.3.2002, meglio specificata in
premessa;
2)
l'istituzione
della sosta a pagamento nell'area di cui alla suddetta ordinanza n. 979, con le
modalità stabilite dall'ordinanza n. 432 prot. 399 del 23 marzo 1995;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)