ORDINANZA N. 495

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 49

LOCALITÀ Via BORSELLINO

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del 02/02/2007

SB/VARIE07/borsellino

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1562 prot. n. 1463 del 13.10.1994 che in via Pier Carlo Boggio, tra l'altro, istituiva il diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la via, nei confronti di tutte le immissioni nel tratto: c.so Vittorio Emanuele II - c.so Ferrucci, esclusi;

Considerato che il tratto di via Pier Carlo Boggio compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via F.lli Bandiera ha cambiato denominazione chiamandosi attualmente "via Borsellino";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Borsellino

1)      l'istituzione del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la via, nei confronti di tutte le immissioni nel tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via F.lli Bandiera;

2)      la revoca dell'ordinanza n. 1562 prot. n. 1463 del 13.10.1994, meglio specificata in premessa;

3)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)