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ORDINANZA N. 495 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 49 |
LOCALITÀ Via BORSELLINO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 3 |
del 02/02/2007 |
SB/VARIE07/borsellino |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 1562 prot. n. 1463 del 13.10.1994 che in via Pier Carlo Boggio,
tra l'altro, istituiva il diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la
via, nei confronti di tutte le immissioni nel tratto: c.so Vittorio Emanuele II
- c.so Ferrucci, esclusi;
Considerato che
il tratto di via Pier Carlo Boggio compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via
F.lli Bandiera ha cambiato denominazione chiamandosi attualmente "via
Borsellino";
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Borsellino
1)
l'istituzione
del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la via, nei confronti di
tutte le immissioni nel tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via
F.lli Bandiera;
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 1562 prot. n. 1463 del 13.10.1994, meglio specificata
in premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)