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ORDINANZA N. 492 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 46 |
LOCALITÀ:
Via SUSA |
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CIRCOSCRIZIONE N.
3 |
Del 02/02/2007 |
SB/VARIE07/susa |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo in data 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 107 prot. n. 692 del 12.5.1977 che istituiva il divieto di sosta
permanente consentendo la fermata esclusivamente per le operazioni di carico e
scarico bagagli alle autovetture dirette e provenienti dalla Casa Albergo di
via Susa n.c. 5 e precisamente: lungo il lato sud di via Susa per un tratto di
m 12 dal f.f. est di via Beaumont verso est;
Vista la mutata
normativa che regola l'occupazione del suolo pubblico da parte degli alberghi;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
la
revoca dell'ordinanza n. 107 prot. n. 692 del 12.5.1977, meglio specificata in
premessa;
la pubblicità del suscritto provvedimento mediante la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso la presente
ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)