ORDINANZA N. 492

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 46

LOCALITÀ: Via SUSA

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

Del 02/02/2007

SB/VARIE07/susa

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo in data 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 107 prot. n. 692 del 12.5.1977 che istituiva il divieto di sosta permanente consentendo la fermata esclusivamente per le operazioni di carico e scarico bagagli alle autovetture dirette e provenienti dalla Casa Albergo di via Susa n.c. 5 e precisamente: lungo il lato sud di via Susa per un tratto di m 12 dal f.f. est di via Beaumont verso est;

Vista la mutata normativa che regola l'occupazione del suolo pubblico da parte degli alberghi;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

­       la revoca dell'ordinanza n. 107 prot. n. 692 del 12.5.1977, meglio specificata in premessa;

­       la pubblicità del suscritto provvedimento mediante la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)