CITTÀ DI TORINO
Prot.
n. 95 h[DC2] |
LOCALITÀ: via Castellino |
del 1.2.07 |
CIRCOSCRIZIONE N. 3 |
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RP/revoca/disabile/ad personam/ Castellino |
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OGGETTO: Revoca parcheggio
riservato ("ad personam") ad uso disabile. |
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista l'ordinanza n.
1763 del 12.05.2003 che ha istituito in via Castellino , il divieto di sosta
permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di
speciale contrassegno n 4722, per un posto auto, sul lato OVEST della Via, a partire da mt. 10.00 circa NORD del f.f.
EST all'intersezione con via Berbera;
Tenuto conto che il titolare dello stallo di cui sopra non è più in possesso dei requisiti oggettivi necessari per ottenere la riserva di sosta nei pressi della propria abitazione ;
in via Castellino
§ la revoca dell'ordinanza n. 1763 del 12.05.2003 meglio specificata in premessa;
§ la pubblicità del presente provvedimento, mediante la rimozione e la cancellatura della segnaletica;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso il provvedimento è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, ovvero entro 120 giorni, sempre dalla sua pubblicazione al .Presidente della Repubblica.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa
Luisella NIGRA)