ORDINANZA N. 442

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr.286 t

LOCALITÀ via Nizza, corso Sommeiller

data 31.01.07

CIRCOSCRIZIONE N. 8

prot. n. prot. Sett. ESERCIZIO

FB45/B/GTT/nizza100

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta presentata dalla GTT S.p.A. per effettuare lavori della Metropolitana Automatica di Torino - Linea 1 Tratta Porta Nuova - Lingotto Lotto 2 Marconi - Lingotto - Stazione Nizza;

Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

 

A) in corso Sommeiller, la carreggiata di collegamento tra il corso e la carreggiata Est di via Nizza, dal 05.02.07 e sino a cessate esigenze

 

·        l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa;

B) in corso Vittorio Emanuele II, carreggiata laterale Sud tratto: via Nizza - protendimento ideale della carreggiata Est di piazza Carlo Felice, dal 09.02.07 e sino a cessate esigenze

 

·        l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;

C) in via Nizza, tratto: corso Vittorio Emanuele II - n.c. 23, dal 09.02.07 e sino a cessate esigenze

·        l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare da Nord verso Sud;

E) in via Nizza, carreggiata Est tratto: via Baretti - n.c. 23, dal 09.02.07 e sino a cessate esigenze

·        l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare da Nord verso Sud;

F) in via Nizza, carreggiata Ovest tratto: via Baretti - n.c. 23, dal 09.02.07 e sino a cessate esigenze

l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare da Nord verso Sud;

G) in via Nizza, carreggiata Est tratto: via Baretti - n.c. 33, dal 09.02.07 e sino a cessate esigenze

·        l'istituzione del doppio senso di circolazione veicolare;

·        l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare precedenza (STOP) per i veicoli che percorrono la carreggiata da Sud verso Nord all'intersezione con via Baretti;

H)    dal 09.02.07 e sino a cessate esigenze

in:

§         via Nizza, lato Ovest tratto: corso Vittrio Emanuele II - via Berthollet;

§         via Nizza, lato Est per un tratto di m 30 circa a Sud di corso Vittorio Emanuele II;

§         via Nizza, lato Est della carreggiata Est tratto: nn.cc. 23 - 25;

§         via Nizza, lato Est della carreggiata Ovest tratto: largo Marconi - n.c. 23;

§         via Nizza, lato Ovest della carreggiata Est tratto: largo Marconi - n.c. 23;

·        l'istituzione del divieto di fermata;

I)       dal 09.02.07 e sino a cessate esigenze

in via Nizza, lato Ovest tratto: n.c. 8 bis- via Berthollet

·        l'istituzione della sosta a pagamento con dispozione " a pettine " ;

L)     dal 09.02.07 e sino a cessate esigenze

in via Nizza, lato Ovest per un un posto auto immediatamente a Nord del n.c 8

 

·        l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno alle persone disabili con disposizione "a pettine";

M)  dal 09.02.07 e sino a cessate esigenze

in via Nizza

·        l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare precedenza (STOP) per i veicoli in uscita dall'area di parcheggio in prossimità del n.c. 8 bis;

N)    dal 09.02.07 e sino a cessate esigenze

in :

§         via Nizza, lato Ovest tratto: n.c. 25 - via Baretti;

§         via Nizza, lato Ovest tratto: nn.cc. 29 - 33;

§         via Nizza, lato Est a partire da m 30 circa a Sud di corso Vittorio Emanuele II e sino al n.c. 23;

·        l'istituzione della sosta a pagamento con dispozione in linea;

O)    dal 09.02.07 e sino a cessate esigenze

in:

§         largo Marconi perimetrale Est tratto: carreggiata laterale Nord di corso Marconi - carreggiata Est di via Nizza;

§         via Nizza, carreggiata Est tratto: n.c. 33 - perimetarle Est di largo Marconi;

·        l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;

 

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all'osservazione delle seguenti modalità:

a)      l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

b)      la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;

c)      sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;

d)      che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;

 

·        la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)