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ORDINANZA N. 439 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 283 T |
LOCALITÀ corso Massimo d'Azeglio |
data 31.01.2007 |
CIRCOSCRIZIONE N. 8 |
prot. n. |
PP/Ordinanze
Varie/Cantieri Vari/Cantieri Privati Vari/dazeglio_GTT |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta presentata dalla GTT s.p.a. per effettuare lavori sulla Metropolitana Automatica di Torino - Linea 1 tratto Porta Nuova - Lingotto;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
a partire dal 05.02.2007 e
sino a cessate esigenze
in corso Massimo d'Azeglio,
carreggiata Ovest, lato Ovest, nei seguenti tratti:
§
via Lombroso - corso Marconi;
§
via Morgari - via Valperga Caluso;
§
via Bidone - corso Raffaello;
1)l'istituzione di una corsia riservata ai veicoli di
trasporto pubblico a senso unico da NORD verso SUD, fatta eccezione dei veicoli
autorizzati di cui al successivo punto 2);
2)l'istituzione del divieto di circolazione
su detta corsia, eccetto:
-
i veicoli GTT
in servizio pubblico;
- i veicoli di assistenza e
manutenzione del GTT;
- gli autobus in servizio di
linea intercomunale;
- le autovetture in servizio
pubblico di piazza (taxi),
- i veicoli di pertinenza
delle Poste Italiane;
- i veicoli delle Forze di
Polizia, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco e dei Servizi di
Soccorso nei casi previsti dall'art. 177 del Decreto Legislativo 30 aprile
1992, n. 285;
- i veicoli AMIAT;
- le autovetture di Car
Sharing (ed altri veicoli destinati ai servizi alternativi di trasporto di
persone istituiti dalla Città al fine di promuovere iniziative di mobilità
sostenibile) dotate di segno distintivo;
- le autovetture del Corpo
Diplomatico della Città del Vaticano munite di segni distintivi;
- i veicoli della Città di
Torino e individuati da evidenti segni sulla carrozzeria e dei quali sia palese
l'espletamento di un servizio di trasporto di giovani con handicaps
psico-fisici oppure gravemente ammalati;
3)la sospensione della sosta a pagamento;
4)la sospensione dell'ordinanza n. 445 del
26.02.1999 con la quale veniva istituito un
parcheggio "ad personam" riservato ai veicoli muniti di speciale
contrassegno rilasciato a persone disabili in corso Massimo d'Azeglio a m 8
circa a Nord del f.f. Nord di corso Raffaello;
· la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d'idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'Impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)