|
ORDINANZA N. 424 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
41 |
LOCALITÀ Corso Francia, Piazza Massaua |
|
CIRCOSCRIZIONE
N. 4 |
del 31.01.2007 |
LB/VARIE07/francia-massaua |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante
le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerato il nuovo assetto
viabile del settore Nord/Est di via Piazza Massaua a seguito dell'ultimazione
dei lavori della linea 1 metropolitana;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
A) in corso Francia
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la
fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e
scarico merci, sul lato NORD della carreggiata laterale NORD del corso a
partire da m 25.00 circa ad EST del f.f. NORD/EST di piazza Massaua e
procedendo verso OVEST per un tratto di m 6.00 circa, con disposizione "in
fila";
2)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente con rimozione coatta dei veicoli in sosta
vietata, con sosta consentita ai veicoli di soccorso e/o di servizio funzionali
G.T.T. all'esecuzione d'interventi urgenti di ripristino della regolarità del
servizio della metropolitana, sul lato NORD della carreggiata laterale NORD del
corso, a partire da m 19.00 circa ad EST del f.f. NORD/EST di piazza Massaua e
procedendo verso OVEST per un tratto di m 10.00 circa, con disposizione "in
fila";
3)
l'istituzione
del divieto di fermata sul lato NORD della carreggiata laterale NORD del corso
a partire da m 9.00 circa ad EST del f.f. NORD/EST di piazza Massaua e
procedendo verso OVEST fino all'intersezione con piazza Massaua;
4)
la
posa in opera di una serie di paletti del tipo "Città di Torino"
aventi lo scopo di dissuasori della sosta, sul marciapiede NORD del corso, nel
tratto di cui al suddetto punto 3), a m 0.50 circa dal bordo del marciapiede
stesso e con un interasse di m 1.50 circa;
1)
l'istituzione
del senso unico di circolazione veicolare con direzione da SUD verso NORD;
2)
l'istituzione
del divieto di fermata su ambo i lati;
3)
la
posa in opera di una serie di paletti del tipo "Città di Torino" aventi lo
scopo di dissuasori della sosta, sul marciapiede NORD/EST, a m 0.50 circa dal
bordo dello stesso e con un interasse di m 1.50 circa;
4)
l'istituzione
dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che
percorrono la carreggiata all'intersezione con via Pietro Cossa;
C) la revoca:
del
comma 1) dell'ordinanza n. 79 del 5/03/70 con la quale veniva istituito il
divieto di svolta a sinistra per i veicoli percorrenti la carreggiata laterale
Nord di corso Francia con direzione da Est verso Ovest, all'intersezione
con la carreggiata perimetrale di piazza Massaua;
del
divieto di sosta lungo il lato sinistro, secondo il senso di marcia, della
carreggiata perimetrale di piazza Massaua, limitatamente al tratto:
corso Francia/via Pietro Cossa, istituito con ordinanza n. 153 del 25.06.1970;
della
lettera A) punto 3) dell'ordinanza n. 1473 prot. n. 1349 del 13/11/1993 con la
quale veniva istituita la sosta con disposizione "a spina" sul lato Est della
carreggiata perimetrale di piazza Massaua nel tratto compreso tra corso
Francia e via Pietro Cossa;
dell'ordinanza
n. 2331 prot. n. 300 del 29/05/2006 che istituiva il divieto di sosta
permanente con sosta riservata ai veicoli di soccorso e/o di servizio
funzionali G.T.T. all'esecuzione d'interventi urgenti di ripristino della
regolarità del servizio della metropolitana, sul lato Est della carreggiata perimetrale
di piazza Massaua, per due posti auto immediatamente a Nord del n.c. 4;
D) la pubblicità dei suscritti
provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la
rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la
presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e dei dissuasori, in relazione alla loro natura,
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)