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ORDINANZA N. 422

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 39

LOCALITÀ Via Madama Cristina

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 31.01.2007

LB/VARIE07/madamacristina

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 56-50 del 16/02/1977 con la quale in via Madama Cristina è stato istituito il divieto di sosta permanente in prossimità delle banchine tranviarie;

Vista l'ordinanza n. 1122 prot. n. 1053 del 7/09/92 con la quale lungo il lato Sud/Est di via Madama Cristina, è stato istituito il divieto di sosta e di fermata, per un tratto di m 30, in corrispondenza della banchina per la fermata dei veicoli tranviari, a partire dal f.f. Sud/Ovest di via Bidone in direzione Sud/Ovest;

Considerato che sul lato Est di via Madama Cristina si è provveduto a riorganizzare le fermate dei veicoli di trasporto pubblico GTT;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Madama Cristina

1)   l'istituzione del divieto di fermata sul lato EST, nei seguenti tratti:

a)      a partire dal f.f. NORD di via Petitti e, procedendo verso NORD, per un tratto di m 39.00 circa,

b)      a partire dal f.f. NORD di via Petrarca e, procedendo verso NORD, per un tratto di m 38.00 circa,

c)      dal passo carrabile contrassegnato dal n.c. 73 bis fino all'intersezione con via Bidone,

d)      a partire da m 13.00 circa a NORD del f.f. NORD di via Campana e, procedendo verso NORD, fino all'intersezione con via Giacosa,

e)      dal passo carrabile contrassegnato dal n.c. 21 fino all'intersezione con via Silvio Pellico;

2)   l'istituzione della sosta a pagamento, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 2007 prot. 1835 del 14.12.95, sul lato EST della via, nei seguenti tratti:

a)      a partire da m 20 a Sud del f.f. SUD di via Donizetti e, procedendo verso SUD, per un tratto di m 35,

b)      a partire da m 38.00 circa a NORD del f.f. NORD di via Petrarca e, procedendo verso NORD, fino al passo carrabile contrassegnato dal n.c. 97,

c)      a partire dal f.f. SUD di corso Marconi e, procedendo verso SUD, per un tratto di m 35.00,

3)   la revoca del divieto di sosta permanente sul lato Est, istituito con l'ordinanza n. 56-50 del 16/02/77, limitatamente:

­       al comma 4, relativo al tratto di m 30, a partire dal f.f. SUD di via Silvio Pellico e procedendo verso SUD,

­       al comma 6, relativo al tratto di m 35, a partire dal f.f. SUD di corso Marconi e procedendo verso SUD,

­       al comma 9, relativo al tratto di m 35, a partire da m 20 a SUD del f.f. SUD di via Donizetti e procedendo verso SUD,

­       al comma 11, relativo al tratto di m 50, a partire dal protendimento del f.f. SUD di corso Dante e procedendo verso SUD;

4)   la revoca dell'ordinanza n. 1122 prot. n. 1053 del 7/09/92, meglio specificata in premessa;

5)   la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)