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ORDINANZA N. 421 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 38 |
LOCALITÀ via
Lodi |
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CIRCOSCRIZIONE N. 7 |
del 31.01.2007 |
LB/VARIE07/lodi |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo in data 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 416
prot. n. 84 dell'8/02/2001 con la quale veniva istituito il divieto di sosta
dalle ore 7.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con fermata consentita
esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato
NORD di via Lodi, in corrispondenza del n.c. 1, per un tratto di m 6.00 circa,
con disposizione "in fila";
Accertato che la suddetta
area riservata alle operazioni di carico e scarico cose risulta essere poco
utilizzata in quanto alcune attività commerciali si sono trasferite;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
la
revoca dell'ordinanza n. 416 prot. n. 84 dell'8/02/2001, meglio specificata in
premessa;
la pubblicità del suscritto provvedimento mediante la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso la presente
ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)