ORDINANZA N. 412

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 265 T

LOCALITÀ: piazza Carlo Emanuele II

data 29.01.2007

CIRCOSCRIZIONE N. 1

 

SC/23/A/cotsp/carloemanuele

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la segnalazione del Settore Eventi Culturali, relativa alle operazioni di montaggio, manutenzione e smontaggio delle strutture delle opere di "Luci d'Artista" a cura del Teatro Regio;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in piazza Carlo Emanuele II

a far tempo dalla data del presente provvedimento e sino al 28.02.2007

·        l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 5,00 alle ore 24, con la rimozione coatta dei veicoli, fatta eccezione per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è subordinata al rilascio di specifica autorizzazione ad occupare il suolo pubblico ed alle seguenti condizioni:

a.      il segnale di divieto di sosta dovrà essere collocato almeno quarantotto ore prima dell'intervento con l'indicazione del giorno e dell'ora di inizio del provvedimento;

b.     i divieti di sosta non potranno interessare più di un isolato per volta per ogni lato di via; dovranno essere inoltre salvaguardati i posti auto riservati a determinate categorie di utenti e in particolare ai veicoli di persone disabili;

c.      gli attraversamenti con le tesate dei cavi dovranno essere effettuati esclusivamente dalle ore 2,00 alle ore 4,00;

  la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dell'occupazione stradale di specie, a cura e spese dell'Impresa richiedente;

AVVERTE

 

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi,

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

 che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

Dott.ssa Luisella NIGRA