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ORDINANZA N. 412 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
n.ro progr. 265 T |
LOCALITÀ: piazza Carlo Emanuele II |
data 29.01.2007 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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SC/23/A/cotsp/carloemanuele |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali
adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il
comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la segnalazione del Settore Eventi Culturali, relativa alle
operazioni di montaggio, manutenzione e smontaggio delle strutture delle opere
di "Luci d'Artista" a cura del Teatro Regio;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la
circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in
dispositivo;
ORDINA
in piazza Carlo Emanuele II
a
far tempo dalla data del presente provvedimento e sino al 28.02.2007
·
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 5,00 alle ore 24, con la rimozione coatta dei
veicoli, fatta eccezione per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico;
con
la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è subordinata al
rilascio di specifica autorizzazione ad occupare il suolo pubblico ed alle
seguenti condizioni:
a.
il segnale di
divieto di sosta dovrà essere collocato almeno quarantotto ore prima
dell'intervento con l'indicazione del giorno e dell'ora di inizio del
provvedimento;
b.
i divieti di
sosta non potranno interessare più di un isolato per volta per ogni lato di
via; dovranno essere inoltre salvaguardati i posti auto riservati a determinate
categorie di utenti e in particolare ai veicoli di persone disabili;
c.
gli
attraversamenti con le tesate dei cavi dovranno essere effettuati
esclusivamente dalle ore 2,00 alle ore 4,00;
la pubblicità dei suscritti
provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la
temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la
posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica
tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dell'occupazione stradale di specie, a
cura e spese dell'Impresa richiedente;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata
all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi,
che nei confronti di eventuali trasgressori
si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza,
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37,
comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni
può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento
emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
Dott.ssa Luisella NIGRA