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ORDINANZA N. 388 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 35 |
LOCALITÀ Strada della Cebrosa |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 6 |
del 25/01/2007 |
LB/VARIE07/cebrosa |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visti gli elaborati
progettuali redatti dal Settore Mobilità al fine di razionalizzare la sosta
nell'area oggetto del presente provvedimento;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in strada della Cebrosa
1)
l'istituzione
di un parcheggio per autoveicoli nell'area situata sul lato EST della strada, a
partire da m 30.00 circa a SUD di via Mediterraneo e procedendo verso SUD per
un tratto di m 130;
2)
l'istituzione
della sosta nel parcheggio di cui al suddetto punto 1) negli appositi spazi
demarcati e/o attrezzati, con disposizione "a pettine" sul lato OVEST e con
disposizione "in fila" sul lato EST;
3)
l'istituzione
del divieto di circolazione nel parcheggio di cui sopra ai veicoli di altezza
superiore a m 2.00, ai caravan e agli autocaravan;
4)
la
posa in opera di dissuasori in calcestruzzo del tipo "new jersey",
con funzione di impedimento al transito e a delimitazione dell'area di cui al
suddetto punto 1), da collocare a m 55.00 circa a NORD del n.c. 106,
perpendicorlarmente all'asse stradale;
5)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e dei dissuasori, in relazione alla loro natura,
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)