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ORDINANZA N. 338 |
CITTÀ DI TORINO
Prot.
n. 86 H |
LOCALITÀ: c.so Cosenza 95/A |
del
23/01/2007 |
CIRCOSCRIZIONE N. 2 |
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AP/revoca/disabile/ad personam/ Cosenza 95/A |
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OGGETTO: Revoca parcheggio
riservato ("ad personam") ad uso disabile. |
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista l'ordinanza n. 2762 del 15/07/2005 che ha istituito in c.so Cosenza 95/A , il divieto di sosta
permanente con sosta "a pettine" riservata esclusivamente al veicolo
munito di speciale contrassegno n 8061, per un posto auto, sul lato SUD della
carreggiata SUD del c.so, nei pressi del n.c. 95;
Tenuto conto che il titolare del parcheggio di cui sopra risulta aver
trasferito la propria residenza;
in c.so Cosenza 95/A
§ la revoca dell'ordinanza n. 2762 del 15/07/2005, meglio specificata in premessa ;
§ la pubblicità del presente provvedimento, mediante la rimozione e la cancellatura della segnaletica;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso il provvedimento è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, ovvero entro 120 giorni, sempre dalla sua pubblicazione al .Presidente della Repubblica.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa
Luisella NIGRA)