Disegno in formato dwf

 

ORDINANZA N. 290

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 31

LOCALITÀ via Giotto

 

CIRCOSCRIZIONE N. 08

del 19.01.2007

GI/VARIE07/giotto

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 3046 prot. 432 dell'8.08.2005, con la quale in via Giotto veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 9.00 alle ore 15.00 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato EST della via, immediatamente a SUD del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 1/f per un tratto di m 8.00 circa, e procedendo verso SUD con disposizione "in fila";

Vista la segnalazione resa dal Corpo di Polizia Municipale - Settore Servizi Territoriali - Circoscrizione VIII;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Giotto

1)      l'istituzione della sosta a pagamento con disposizione "in fila" per un tratto di m 8.00 circa sul lato EST della via, immediatamente a SUD del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 1/f, con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 795 prot. n. 125 del 4.03.2003;

2)      la revoca dell'ordinanza n. 3046 prot. 432 dell'8.08.2005, meglio specificata in premessa;

3)      la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(dott.ssa LUISELLA NIGRA)