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ORDINANZA N. 288 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 29 |
LOCALITÀ via Nizza |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 8 |
del
19.01.2007 |
GI/VARIE07/nizza |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 1529 prot. 113 T del 5.08.1997, con la quale sul lato OVEST di
via Nizza venivano istituiti n. 2 posti auto riservati ai veicoli al servizio
di persone disabili, rispettivamente a m 7 e a m 32 circa a NORD del n.c. 52;
Considerato che, per
effettuare le operazioni di carico e scarico merci senza arrecare intralcio e
pericolo alla circolazione veicolare, è necessario individuare un'area
appositamente destinata;
Vista la segnalazione del
Corpo di Polizia Municipale - Settore Servizi Territoriali - Circoscrizione
VIII;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Nizza
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì dei
giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le
operazioni di carico e scarico merci, sul lato OVEST della via, a partire dal
punto individuato a m 24.00 circa a NORD del f.m. NORD di via Brugnone e,
procedendo verso NORD, per un tratto di m 7.00 circa, con disposizione "in
fila";
2)
la
revoca della sosta a pagamento limitatamente al tratto e alla fascia oraria in
cui è vigente il provvedimento di cui al punto 1) suddetto;
3) l'istituzione della sosta a pagamento sul lato OVEST della via, a partire dal punto individuato a m 58.00 circa a NORD del f.m. NORD di via Brugnone e, procedendo verso NORD per un tratto di m 6.00 circa con disposizione "in fila" con le modalità stabilite dall'ord. 795 prot. 125 del 4.03.2003;
4)
la
revoca dell'ordinanza n. 1529 prot. 113 T del 5.08.1997, meglio specificata in
premessa;
5)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)