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ORDINANZA N. 279 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
20 |
LOCALITÀ Piazza EMANUELE FILIBERTO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
Del 19.01.2007 |
SB/VARIE07/filiberto |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 2101 prot. n. 345 del 2.7.2002 con la quale, tra l'altro, era stato istituito il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato SUD, ad OVEST del n.c. 1, per un tratto di m 5.00 circa con disposizione "in fila" e la revoca contestuale della sosta a pagamento;
Vista
la nota pervenuta e il relativo sopralluogo del civico Ufficio Tecnico;
Ritenuta la necessità, per ragioni di
pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti
meglio specificati in dispositivo;
in piazza Emanuele Filiberto
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la
fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e
scarico cose, sul lato sud della piazza, per un tratto di m 5 a partire da m 35
circa ad ovest dell'intersezione con via Bellezzia e procedendo verso ovest,
con disposizione "in fila" e la revoca contestuale della sosta a pagamento;
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 2101 prot. n. 345 del 2.7.2002, meglio specificata in
premessa;
3)
l'istituzione
della sosta a pagamento nel tratto di cui al punto 2) suddetto, con le modalità
stabilite dall'ordinanza n. 432 prot. n. 399 del 23.3.1995;
4)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali
trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che
l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)