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ORDINANZA N. 209 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 14 |
LOCALITÀ Via Venaria |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 5 |
del
16.01.2007 |
LB/VARIE06/venaria |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 824-784
del 2/10/87 con la quale veniva istituita una corsia riservata ai tram e bus
TT-ATM lungo il lato OVEST di via Venaria nei tratti: dal passaggio
contraddistinto con l'interno 79 e via Carroccio, escluse; da via Carroccio e
via Arno, escluse, da via Arno a via Montello, escluse; da via Montello a via
Chialamberto, escluse; da via Chialamberto, esclusa, a m 25 dalla confluenza
con il protendimento ideale della via Lanzo; nonchè il divieto di circolazione
su detta corsia riservata, fatta eccezione per i veicoli di cui sopra;
Vista la richiesta
dell'Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A.;
Visto il parere del Gruppo
Torinese Trasporti;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Venaria
1)
l'istituzione
di una corsia unidirezionale, riservata ai veicoli di trasporto pubblico del
GTT, sul lato OVEST della via, nei seguenti tratti:
-
dal
passaggio contraddistinto con l'interno 79 fino a via Carroccio, esclusi,
-
da
via Carroccio a via Arnò, escluse,
-
da
via Arnò a via Montello, escluse,
-
da
via Montello a via Chialamberto, escluse,
-
da
via Chialamberto, esclusa, fino al n.c. 17;
2)
l'istituzione
del divieto di transito veicolare su detta corsia riservata, fatta eccezione
per:
-
i
veicoli GTT in servizio pubblico;
-
i
veicoli di assistenza e manutenzione del GTT;
-
gli
autobus in servizio di linea intercomunale;
-
le
autovetture in servizio pubblico di piazza (taxi),
-
i
veicoli di pertinenza delle Poste Italiane;
-
i
veicoli delle Forze di Polizia, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco
e dei Servizi di Soccorso nei casi previsti dall'art. 177 del Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
-
i
veicoli AMIAT;
-
le
autovetture di Car Sharing (ed altri veicoli destinati ai servizi alternativi
di trasporto di persone istituiti dalla Città al fine di promuovere iniziative
di mobilità sostenibile) dotate di segno distintivo;
-
le
autovetture del Corpo Diplomatico della Città del Vaticano munite di segni
distintivi;
-
i
veicoli della Città di Torino e individuati da evidenti segni sulla carrozzeria
e dei quali sia palese l'espletamento di un servizio di trasporto di giovani
con handicaps psico-fisici oppure gravemente ammalati;
3)
l'istituzione
del divieto di circolazione pedonale su detta corsia ad eccezione degli
attraversamenti pedonali;
4)
la
revoca dell'ordinanza n. 824-784 del 2/10/87, meglio specificata in premessa;
5)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il Dirigente del Settore Esercizio