ORDINANZA N. 193

 

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 114 T

LOCALITÀ: centro abitato

data 15.01.2007

CIRCOSCRIZIONE: tutte

 

DC/Ord. Quadro/caricoscarico2007.doc

IL DIRIGENTE

Oggetto: occupazione suolo pubblico per stazionamento di veicoli utilizzati per il carico/scarico materiali edili.

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Considerato che alcune aziende specializzate nel trasporto e nello smaltimento delle macerie e dei rifiuti assimilabili, derivanti da opere edilizie, hanno richiesto di poter usufruire della procedura semplificata prevista dal Regolamento C.O.S.A.P. art. 14 punto 13;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 298 del 19/03/2002, esecutiva dal 7/04/2002, mecc. n. 2002 1557/103, relativa alla procedura semplificata per l'occupazione suolo pubblico di specie;

Visto l'art. 14 punto 13 del Regolamento C.O.S.A.P.;

Stabilita l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei lavori di smaltimento di macerie e di rifiuti assimilabili, derivanti da opere edilizie e da altri interventi manutentivi, di modo che gli stessi non arrechino pericolo alla circolazione stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

dalla data del presente provvedimento e sino al 31 dicembre 2007

§         su tutte le aree di suolo pubblico oggetto di occupazione temporanea per lo stazionamento dei veicoli o di cassoni scarrabili utilizzati per lo smaltimento di macerie e rifiuti assimilabili, derivanti da opere edilizie e da altri interventi manutentivi, nonché sulle aree funzionali idonee a garantire la regolare circolazione dei veicoli, come indicato nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 14, punto 13, del regolamento C.O.S.A.P., è vietata la sosta dei veicoli, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 per un massimo di giorni 6 (sei), per effettuare le operazioni di pertinenza indicate nell'autorizzazione medesima, con la rimozione coatta dei veicoli eventualmente in sosta;

con la precisazione che l'attuazione del provvedimento di cui sopra dovrà essere effettuata osservando le seguenti modalità:

-         l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli di avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495), da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

-         l'area occupata dovrà essere materialmente delimitata come prescritto dalle norme vigenti e dovrà essere lasciata tassativamente una fascia di almeno m 3,50 per il traffico veicolare, per le carreggiate a senso unico di circolazione, e m 6,00 per le carreggiate a doppio senso di circolazione; tale occupazione inoltre non dovrà arrecare eccessivo intralcio alla circolazione pedonale;

-         l'area occupata non potrà superare una superficie di mq 20;

il presente provvedimento non è valido:

a)      nelle seguenti vie e piazze: via Roma, piazza S. Carlo, piazza Castello, piazza Carlo Alberto, piazza Carlo Felice, piazza Carignano, via Lagrange, via Carlo Alberto, via Accademia Albertina, via Rossini, via Accademia delle Scienze, via P. Micca, via Arsenale, via XX Settembre, via Milano, via San Francesco d'Assisi, via San Tommaso, tratto: via S.Teresa - via P. Micca, via Cernaia, tratto: c.so Palestro - piazza XVIII Dicembre, via Garibaldi, via Po, corso Inghilterra;

b)      nelle aree riservate ai taxi;

c)      nelle corsie riservate ai veicoli G.T.T.;

d)      quando è prevista l'emanazione di apposita ordinanza per occupazioni notevoli e per divieto di circolazione veicolare;

§         la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonchè la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'Impresa che esegue i lavori;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)