CITTÀ DI TORINO
Prot.
n. 55 H[DC2] |
LOCALITÀ DI REVOCA: via Testona |
Del 12.1.07 |
LOCALITÀ DI ISTITUZIONE: via Genova 236 |
|
CIRCOSCRIZIONE N. 9 |
|
AP/traslazione/disabile/ad personam/ Genova 236 |
|
|
OGGETTO: Richiesta di spostamento
parcheggio riservato ("ad personam") ad uso disabile. |
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista l'ordinanza n. 3326
del 25/10/2000 che ha istituito in via Testona , il divieto di sosta
permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di
speciale contrassegno n. 1334, per un posto auto, sul lato SUD della Via , in
prossimità dell'intersezione con via Genova ;
Vista la nota con la quale il titolare del posto auto di cui sopra , chiede lo spostamento dello stallo in una posizione più consona ;
Considerata l'opportunità di accogliere la predetta richiesta visto l'esito del sopralluogo degli uffici competenti;
in Via Testona
§ la revoca dell'ordinanza n. 3326 del 25/10/2000 , meglio specificata in premessa;
in via Genova 236
§
l'istituzione
del divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al
veicolo munito di speciale contrassegno n. 1334, per un posto auto, sul lato
OVEST della Via , a mt. 1,50 circa a NORD del passo carraio contraddistinto dal
n.c. 236 ;
§ la pubblicità del presente provvedimento, mediante la prescritta segnaletica stradale verticale e orizzontale, così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa
Luisella NIGRA)