ORDINANZA N. 109

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 44 T

LOCALITÀ VARIE

data 08.01.2007

CIRCOSCRIZIONE N. TUTTE

 

PP/Ord. Varie/O.S.P./fiaccola_universiadi1

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista l'ordinanza n. 31 prot. n. 29T del 04.01.2007, con la quale sono stati istituiti alcuni provvedimenti di viabilità in occasione del passaggio della Fiaccola delle Universiadi Torino 2007;

Considerato che il Comitato Organizzatore ha apportato alcune integrazioni sul percorso precedentemente concordato;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

 

ad integrazione dell'ordinanza n. 31 prot n. 29T del 04.01.2007

il giorno 17.01.2007

in:

§    V. XX Settembre;

§    V. IV Marzo;

§    L.go IV Marzo;

§    L.go Orbassano;

§    C.so Galileo Ferraris;

§    C.so Sebastopoli;

·        l'istituzione del divieto di transito, dalle ore 12.30 e per il tempo strettamente necessario al passaggio della fiaccola delle Universiadi;

·        la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente fino a cessate esigenze, e/o le prescrizioni degli agenti del traffico presenti in loco;

PRECISA

che, per esigenze connesse con la fluidità o la sicurezza della circolazione, ai sensi dell'art. 43 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, gli agenti della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine potranno comunque disporre ulteriori provvedimenti, necessari a risolvere situazioni contingenti;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)