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ORDINANZA N. 94

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 1

LOCALITÀ Corso VINZAGLIO

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

Del 8/01/2007

SB/VARIE06/vinzaglio

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la Convenzione di Vienna sulle relazioni Consolari, stipulata a Vienna il 24/04/1963, resa esecutiva in Italia con legge 9/08/1967 n. 804;

Vista la nota del Consolato Onorario di Malta con la quale viene comunicato il cambio di indirizzo della sede, nonché la relazione del Corpo di Polizia Municipale Sezione 1 Centro Crocetta;

Vista l'ordinanza n. 2737 prot. n. 565 del 7.8.2001 con la quale in via San Dalmazzo, tra l'altro, era stato istituito il divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli del Consolato di Malta muniti di apposito contrassegno di riconoscimento, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta non autorizzata, sul lato OVEST della via a m 7.00 circa a NORD di via Cernaia, per un posto auto con disposizione "in fila";

Visto l'art. 16 delle preleggi del Codice Civile, secondo cui lo straniero e le persone giuridiche straniere sono ammesse a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità;

Considerata l'opportunità di adottare il provvedimento meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

in corso Vinzaglio

1)      l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli del Consolato Onorario di Malta muniti di apposito contrassegno di riconoscimento, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta non autorizzata, sul lato EST della carreggiata laterale est del corso, per un tratto di m 5 a partire da m 2 a sud del passo carrabile contraddistinto con il n.c. 35, con disposizione "in fila", e la revoca contestuale della sosta a pagamento;

2)      la revoca dell'ordinanza n. 2737 prot. n. 565 del 7.8.2001, meglio specificata in premessa, e la istituzione contestuale della sosta a pagamento nel medesimo tratto, con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 432 , prot. 399 del 23 marzo 1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

3)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)