|
ORDINANZA N. 94 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 1 |
LOCALITÀ Corso VINZAGLIO |
|
CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
Del 8/01/2007 |
SB/VARIE06/vinzaglio |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
la Convenzione di Vienna sulle relazioni Consolari, stipulata a Vienna il
24/04/1963, resa esecutiva in Italia con legge 9/08/1967 n. 804;
Vista
la nota del Consolato Onorario di Malta con la quale viene comunicato il cambio
di indirizzo della sede, nonché la relazione del Corpo di Polizia Municipale
Sezione 1 Centro Crocetta;
Vista
l'ordinanza n. 2737 prot. n. 565 del 7.8.2001 con la quale in via San Dalmazzo,
tra l'altro, era stato istituito il divieto di sosta permanente, con sosta
consentita ai veicoli del Consolato di Malta muniti di apposito contrassegno di
riconoscimento, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta non autorizzata,
sul lato OVEST della via a m 7.00 circa a NORD di via Cernaia, per un posto
auto con disposizione "in fila";
Visto
l'art. 16 delle preleggi del Codice Civile, secondo cui lo straniero e le
persone giuridiche straniere sono ammesse a godere dei diritti civili
attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità;
Considerata
l'opportunità di adottare il provvedimento meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
in
corso Vinzaglio
1)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli del Consolato
Onorario di Malta muniti di apposito contrassegno di riconoscimento, con la
rimozione coatta dei veicoli in sosta non autorizzata, sul lato EST della
carreggiata laterale est del corso, per un tratto di m 5 a partire da m 2 a sud
del passo carrabile contraddistinto con il n.c. 35, con disposizione "in
fila", e la revoca contestuale della sosta a pagamento;
2)
la revoca
dell'ordinanza n. 2737 prot. n. 565 del 7.8.2001, meglio specificata in
premessa, e la istituzione contestuale della sosta a pagamento nel medesimo
tratto, con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 432 , prot. 399 del 23
marzo 1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)