CITTÀ DI TORINO
Prot.
n. 50 h[DC2] |
LOCALITÀ DI REVOCA: c.so Palermo 94 |
Del
05.01.2007 |
LOCALITÀ DI ISTITUZIONE: via Cigna 63 |
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CIRCOSCRIZIONE N. 7 |
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RP/traslazione/disabile/ad personam/ Cigna, 63 |
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OGGETTO: Richiesta di spostamento
parcheggio riservato ("ad personam") ad uso disabile. |
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista
l'ordinanza n. 822 del 05/03/2003
che ha istituito in c.so Palermo n 94 , il divieto di sosta permanente, con
sosta in fila, riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale
contrassegno n. 3792 , per un posto auto, sul lato EST del corso, a partire da
mt. 1.00 a NORD del passo carrabile contraddistinto con il n.c. 94;
Vista la nota con la quale il titolare del posto auto di cui sopra , comunica il cambio di domicilio da c.so Palermo94 , a via Cigna 63;
Considerata l'opportunità di accogliere la predetta richiesta visto l'esito del sopralluogo degli uffici competenti;
in c.so Palermo 94
§ la revoca dell'ordinanza n. 822 del 05/03/2003, meglio specificata in premessa;
in via Cigna 63
§ l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta in fila, riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 3792, per un posto auto, sul lato EST a mt. 5.00 dal f..f NORD di via Cigna;
§ la pubblicità del presente provvedimento, mediante la prescritta segnaletica stradale verticale e orizzontale, così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa
Luisella NIGRA)