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ORDINANZA N. 5397

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 728

LOCALITÀ via Plava

 

CIRCOSCRIZIONE N. 10

del 22.12.2006

GI/VARIE06/plava

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la segnalazione della Circoscrizione 10 Mirafiori Sud;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

via Plava

 

1)   la realizzazione di due aree stradali rialzate, con funzione di rallentatore di velocità, avente le caratteristiche costruttive indicate al comma 6, lettera c) dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada:

·      sulla carreggiata SUD, a partire dal f.m. OVEST di piazzetta Jona per un tratto di m 10.00 circa procedendo verso OVEST;

·      sulla carreggiata NORD, a partire dal protendimento ideale del f.m. EST della piazzetta Jona e procedendo verso OVEST per un tratto di m 18.00 circa;

2) l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h sulle carreggiate NORD e SUD della via, a partire da m 50.00 circa ad EST del protendimento ideale del f.f. EST di piazzetta Jona e procedendo verso OVEST per un tratto di m 110 circa;

3)   la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei rallentatori della velocità, in relazione alla loro natura,, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(dott.ssa LUISELLA NIGRA)