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ORDINANZA N. 5397 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 728 |
LOCALITÀ via Plava |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 10 |
del
22.12.2006 |
GI/VARIE06/plava |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione della
Circoscrizione 10 Mirafiori Sud;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
via Plava
1)
la
realizzazione di due aree stradali
rialzate, con funzione di rallentatore di velocità, avente le caratteristiche
costruttive indicate al comma 6, lettera c) dell'art. 179 del regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada:
· sulla carreggiata SUD, a partire
dal f.m. OVEST di piazzetta Jona per un tratto di m 10.00 circa procedendo
verso OVEST;
· sulla carreggiata NORD, a
partire dal protendimento ideale del f.m. EST della piazzetta Jona e procedendo verso OVEST per un tratto di m 18.00
circa;
2) l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h sulle carreggiate NORD e SUD della via, a partire da m 50.00 circa ad EST del protendimento ideale del f.f. EST di piazzetta Jona e procedendo verso OVEST per un tratto di m 110 circa;
3)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei rallentatori della
velocità, in relazione alla loro natura,, al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con
D.P.R. n. 495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)