ORDINANZA N. 5365

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 721

LOCALITÀ corso Vittorio Emanuele II

 

CIRCOSCRIZIONE N. 08

del 21.12.2006

GI/VARIE06/corso Vittorio Emanuele II

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerato che i lavori della Metropolitana hanno comportato la soppressione del capolinea della linea automobilistica 61 GTT e che tale capolinea dovrà essere ricollocato in via definitiva su corso Vittorio Emanuele II;

 

Vista l'ordinanza n. 3250 prot. n. 552 del 19.10.2000, con la quale è stata disposta la posa in opera di un tipo di "delimitatore di corsia" in tutte le vie, corsi e piazze ove sono istituite le corsie riservate ai mezzi pubblici e ai veicoli dei servizi di soccorso, di altezza compresa tra 7 e 10 cm, con i requisiti previsti dall'art. 178 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (regolamento di esecuzione del codice della strada), e con l'omologazione dell'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Vittorio Emanuele II

1.    l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita con disposizione "in fila", ai veicoli GTT che effettuano servizio di trasporto pubblico, sul lato SUD della carreggiata centrale del corso, a partire da m 8.00 circa ad EST del f.f. EST di via Nizza e, procedendo verso EST per un tratto di m 40.00 circa e cioè, in corrispondenza del capolinea della linea 61;

2.    l'istituzione di una corsia unidirezionale riservata al trasporto pubblico sul lato NORD della carreggiata laterale SUD, con direzione da OVEST verso EST, nel tratto compreso tra via Nizza e via Goito;

3.    l'istituzione del divieto di circolazione veicolare nella corsia di cui al suddetto punto 2) eccetto:

a) i veicoli di trasporto pubblico in servizio di linea;

b) le autovetture in servizio pubblico di piazza (taxi), per il solo transito;

c) gli autoveicoli di assistenza e manutenzione dei veicoli del trasporto pubblico individuati da evidenti segni sulla carrozzeria e dei quali sia palese l'espletamento del servizio;

d) i veicoli delle Forze di Polizia, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco e dei Servizi

di Soccorso nei casi previsti dall'art. 177 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

e) i veicoli di pertinenza delle Poste Italiane ed i veicoli dei concessionari del servizio postale e telegrafico, individuati da evidenti segni sulla carrozzeria e dei quali sia palese l'espletamento del servizio, per il solo transito;

f) i veicoli dell'AMIAT, esclusivamente quando effettuano servizi di pulizia sulle corsie riservate individuati da evidenti segni sulla carrozzeria e dei quali sia palese l'espletamento del servizio;

g) le autovetture di Car Sharing (ed altri veicoli destinati ai servizi alternativi di trasporto di persone istituiti dalla Città al fine di promuovere iniziative di mobilità sostenibile) dotate di segno distintivo;

h) gli autoveicoli della Città di Torino individuati da evidenti segni sulla carrozzeria e dei quali sia palese l'espletamento di un servizio di trasporto di giovani con handicap psico-fisici oppure gravemente ammalati;

4)   la posa in opera di un delimitatore in corrispondenza della corsia di cui al punto 2), con le caratteristiche stabilite con l'ordinanza n. 3250 prot. n. 552 del 19.10.2000, meglio specificata in premessa;

5)   la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, della corsia riservata e del delimitatore, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(dott.ssa LUISELLA NIGRA)