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ORDINANZA N. 5365 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 721 |
LOCALITÀ corso Vittorio Emanuele II |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
del
21.12.2006 |
GI/VARIE06/corso
Vittorio Emanuele II |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerato che i lavori della Metropolitana hanno
comportato la soppressione del capolinea della linea automobilistica 61 GTT e
che tale capolinea dovrà essere ricollocato in via definitiva su corso Vittorio
Emanuele II;
Vista l'ordinanza n. 3250 prot. n. 552 del 19.10.2000, con la quale è stata disposta la posa in opera di un tipo di "delimitatore di corsia" in tutte le vie, corsi e piazze ove sono istituite le corsie riservate ai mezzi pubblici e ai veicoli dei servizi di soccorso, di altezza compresa tra 7 e 10 cm, con i requisiti previsti dall'art. 178 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (regolamento di esecuzione del codice della strada), e con l'omologazione dell'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Vittorio Emanuele II
1.
l'istituzione del divieto di sosta
permanente, con sosta consentita con disposizione "in fila", ai
veicoli GTT che effettuano servizio di trasporto pubblico, sul lato SUD della
carreggiata centrale del corso, a partire da m 8.00 circa ad EST del f.f. EST
di via Nizza e, procedendo verso EST per un tratto di m 40.00 circa e cioè, in
corrispondenza del capolinea della
linea 61;
2. l'istituzione di
una corsia unidirezionale riservata al trasporto pubblico sul lato NORD della
carreggiata laterale SUD, con direzione da OVEST verso EST, nel tratto compreso
tra via Nizza e via Goito;
3. l'istituzione
del divieto di circolazione veicolare nella corsia di cui al suddetto punto 2)
eccetto:
a) i veicoli di
trasporto pubblico in servizio di linea;
b) le
autovetture in servizio pubblico di piazza (taxi), per il solo transito;
c) gli
autoveicoli di assistenza e manutenzione dei veicoli del trasporto pubblico
individuati da evidenti segni sulla carrozzeria e dei quali sia palese
l'espletamento del servizio;
d) i
veicoli delle Forze di Polizia, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco
e dei Servizi
di
Soccorso nei casi previsti dall'art. 177 del Decreto Legislativo 30 aprile
1992, n. 285;
e) i veicoli di pertinenza delle Poste Italiane
ed i veicoli dei concessionari del servizio postale e telegrafico, individuati
da evidenti segni sulla carrozzeria e dei quali sia palese l'espletamento del
servizio, per il solo transito;
f) i veicoli dell'AMIAT, esclusivamente quando
effettuano servizi di pulizia sulle corsie riservate individuati da evidenti
segni sulla carrozzeria e dei quali sia palese l'espletamento del servizio;
g) le
autovetture di Car Sharing (ed altri veicoli destinati ai servizi alternativi
di trasporto di persone istituiti dalla Città al fine di promuovere iniziative
di mobilità sostenibile) dotate di segno distintivo;
h) gli autoveicoli della Città di Torino individuati da evidenti segni
sulla carrozzeria e dei quali sia palese l'espletamento di un servizio di
trasporto di giovani con handicap psico-fisici oppure gravemente ammalati;
4) la
posa in opera di un delimitatore in corrispondenza della corsia di cui al punto
2), con le caratteristiche stabilite con l'ordinanza n. 3250 prot. n. 552 del
19.10.2000, meglio specificata in premessa;
5)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, della corsia riservata e del delimitatore, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)