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ORDINANZA N. 5364 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 720 |
LOCALITÀ via Madama Cristina |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
del
21.12.2006 |
GI/VARIE06/cristina |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 1903 prot. 329 del 9.07.1999, con la quale sul lato OVEST di via
Madama Cristina veniva confermata un'area riservata alla sosta dei veicoli al
servizio delle persone disabili o non vedenti, immediatamente a NORD del n.c.
20;
Vista la segnalazione del Corpo di Polizia
Municipale Settore Sicurezza Urbana - Nucleo di Prossimità;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Madama
Cristina
1)
l'istituzione
della sosta a pagamento sul lato OVEST della via, immediatamente a NORD del
n.c. 20, per un posto auto con disposizione "in fila" con le modalità stabilite
dall'ordinanza n. 2007 prot. 1835 del 14.12.95;
2)
la
revoca del punto C) sub 5) dell'ordinanza n. 1903 prot. 329 del 9.07.1999,
meglio specificata in premessa;
3)
la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)