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ORDINANZA N. 5362 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 718 |
LOCALITÀ strada dei Ronchi |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
del 21.12.2006 |
GI/VARIE06/ronchi |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 62 prot. 60 del 13.01.1997, con la quale su tutta la
carreggiata NORD di strada dei Ronchi, veniva istituito il divieto di sosta
dalle ore 7.30 alle ore 8.00 eccetto i giorni di sabato e festivi,
Vista la richiesta della
"Scuola Materna Strada dei Ronchi";
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in strada dei
Ronchi
1)
l'istituzione
del divieto di fermata sul lato SUD della carreggiata NORD, a partire dal punto
di intersezione con la carreggiata SUD della via stessa e, procedendo verso EST
per un tratto di m 28.00 circa;
2)
l'istituzione del divieto di sosta dal lunedì al
venerdì dei giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 18.00 sul lato SUD della
carreggiata NORD, a partire dal punto individuato a m 28.00 circa ad EST del
punto di intersezione con la carreggiata SUD e, procedendo verso EST, fino al
n.c. 29;
3)
l'istituzione del divieto di fermata sul lato NORD
della carreggiata NORD, a partire dal n.c. 19 e, procedendo verso EST, fino al
n.c. 29;
4)
l'istituzione del senso unico alternato a vista,
nella carreggiata NORD, con precedenza per i veicoli che percorrono la strada
da EST verso OVEST, nel tratto compreso dal n.c. 19 al n.c. 29;
5)
l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la
precedenza (STOP) per i veicoli che percorrono la carreggiata NORD,
all'intersezione con la carreggiata SUD;
6)
la revoca dell'ordinanza n. 62 prot. 60 del
13.01.1997, meglio specificata in premessa;
7)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione dei veicoli in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)