ORDINANZA N. 5355

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 711

LOCALITÀ via Dina, via De Bernardi

 

CIRCOSCRIZIONE N. 02

del 21.12.2006

GI/VARIE06/dina

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la segnalazione del Settore Urbanizzazioni;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

nell'area di intersezione via Dina e via De Bernardi

1)   la realizzazione di un'area stradale rialzata, con funzione di rallentatore di velocità, avente le caratteristiche costruttive indicate al comma 6, lettera c) dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;

2)   l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h:

in via Giacomo Dina per un tratto di m 20.00 circa, ad EST e ad OVEST dei rispettivi f.m.;

in via De Bernardi per un tratto di m 20.00 circa, a NORD e a SUD dei rispettivi f.m.;

3)   la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dell'area rialzata, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(dott.ssa LUISELLA NIGRA)