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ORDINANZA N. 5269 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 702 |
LOCALITÀ strada Cimitero di Sassi - via Agudio |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 7 |
del 18.12.2006 |
LB/VARIE06/agudio |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 4520
prot. n. 612 del 30/10/2006 con la quale nella carreggiata senza uscita con
imbocco dalla strada Comunale del Cimitero di Sassi e proseguendo verso Sud,
parallelamente a via Agudio, sono stati istituiti:
1)
il
limite massimo di velocità di 30 km/h,
2)
la
posa in opera di n. 2 dossi artificiali, rispettivamente a m 50 e a m 130 circa
a Sud di strada Comunale del Cimitero di Sassi,
3)
la
posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità,
4)
l'obbligo
di fermarsi e dare la precedenza (STOP) all'intersezione con la strada Comunale
del Cimitero di Sassi;
Considerato che nella fase
di attuazione della suddetta ordinanza sono stati riscontrati alcuni
inconvenienti tecnici e che pertanto occorre provvedere alla modifica parziale
dei provvedimenti contenuti nell'ordinanza medesima;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
nella carreggiata senza uscita con imbocco dalla strada Comunale del
Cimitero di Sassi e proseguendo verso SUD, parallelamente a via Agudio, fino al
n.c. 31 di via Agudio
1)
l'istituzione
del limite massimo di velocità di 30 km/h;
2)
la
posa in opera di n. due dossi artificiali aventi le caratteristiche costruttive
indicate nel comma 6, lettera b), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada, e precisamente:
-
a
m 20.00 circa a NORD del n.c. 45 di via Agudio,
-
a
m 25.00 circa a SUD del n.c. 33 di via Agudio;
3)
la
posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico,
realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche
rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di
esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada,
sulla semicarreggiata OVEST:
-
a
m 30.00 circa a NORD del n.c. 45 di via Agudio,
-
a
m 15.00 circa a SUD del n.c. 33 di via Agudio;
sulla semicarreggiata EST:
-
a
m 10.00 circa a NORD del n.c. 45 di via Agudio,
-
a
m 35.00 circa a SUD del n.c. 33 di via Agudio;
4)
l'istituzione
del senso unico alternato a vista, con precedenza per i veicoli che percorrono
la carreggiata da NORD verso SUD;
5)
l'istituzione
dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che
percorrono la carreggiata all'intersezione con la strada Comunale del Cimitero
di Sassi;
6)
la
revoca dell'ordinanza n. 4520 prot. n. 612 del 30/10/2006, meglio specificata
in premessa;
7)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e dei sistemi di rallentamento della velocità, in
relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)