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ORDINANZA N. 5266 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 699 |
LOCALITÀ Via PANNUNZIO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 9 |
del
18.12.2006 |
SB/VARIE06/pannunzio |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 1754 prot. n. 292 del 5.6.2002 con la quale in via Pannunzio è
stato istituito il divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli
muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone motulese o non vedenti,
sul lato EST, a partire da m 10.00 circa a NORD del n.c. 1, accosto al
marciapiede per n. 4 posti auto sussueguenti, con disposizione "in
fila";
Vista la
relazione del Corpo di Polizia Municipale Servizi Territoriali IX Nizza -
Lingotto Comparto Quartiere 4;
Considerato che, per
effettuare le operazioni di carico e scarico merci senza arrecare intralcio e
pericolo alla circolazione veicolare, è necessario individuare un'area
appositamente destinata;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Pannunzio
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la
fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e
scarico cose, sul lato est della via, per un tratto di m 6 circa a partire da m
10 circa a nord del n.c. 1 e procedendo verso nord, con disposizione "in fila";
2)
la
revoca parziale dell'ordinanza n. 1754 prot. n. 292 del 5.6.2002, limitatamente
al primo posto auto a m 10 circa a nord del n.c. 1;
3)
la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei
prescritti segnali stradali e la
rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la
presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali
trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che
l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)