ORDINANZA N. 5243

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr.3601 t

LOCALITÀ corso Marconi, largo Marconi

data 14.12.06

CIRCOSCRIZIONE N. 8

prot. n. prot. Sett. ESERCIZIO

FB45/B/GTT/marconi7

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta presentata dalla GTT S.p.A. per effettuare lavori della Metropolitana Automatica di Torino - Linea 1 Tratta Porta Nuova - Lingotto Lotto 2 Marconi - Lingotto - Stazione Marconi, adeguamento rete sottoservizi e trasferimento terminal bus;

Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

 

A) FASE 1a corso Marconi, carreggiata centrale tratto: via Madama Cristina - corso Massimo D'Azeglio, dal 08.01.07 al 14.01.07 dalle ore 00.00 alle ore 24.00

1)      l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa;

 

B) FASE 1b corso Marconi , dal 15.01.07 e sino a cessate esigenze dalle ore 00.00 alle ore 24.00

 

1)      l'istituzione del divieto di transito, fatta eccezione i veicoli di trasporto pubblico delle linee urbane ed intercomunali in servizio, nella carreggiata centrale del corso tratto: via Madama Cristina - via Ormea;

2)      l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati, con sosta consentita negli appositi spazi demarcati esclusivamente ai veicoli di trasporto pubblico delle linee intercomunali in servizio, nella carreggiata centrale del corso tratto: via Madama Cristina - via Ormea;

 

3)      l'istituzione del divieto di transito, fatta eccezione i veicoli di trasporto pubblico delle linee urbane ed intercomunali in servizio e i mezzi impiegati per il rifornimento del distributore carburanti esistente sulla carreggiata laterale Sud del corso in prossimità del n.c. 38, nella carreggiata centrale del corso tratto: corso Massimo D'Azeglio - via Ormea;

 

4)      l'istituzione del divieto di fermata sul lato Sud della carreggiata centrale del corso per un tratto di m 40 circa ad Est di via Ormea, con sosta riservata esclusivamente ai veicoli GTT negli appositi spazi demarcati;

 

5)      l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati, con sosta consentita negli appositi spazi demarcati esclusivamente ai veicoli di trasporto pubblico delle linee intercomunali in servizio, nella carreggiata centrale del corso tratto: corso Massimo D'Azeglio - via Ormea, fatta eccezione per il punto 4) suddetto;

 

6)      l'istituzione del divieto di fermata sul lato Sud della carreggiata laterale Sud del corso per un tratto di m 25 circa ad Ovest di corso massimo D'Azeglio;

 

7)      l'istituzione del divieto di fermata sul lato Nord della carreggiata laterale Nord del corso per un tratto di m 25 circa ad Est di via Madama Cristina;

 

 

C) FASE 2a dal 15.01.07 al 31.01.07 dalle ore 00.00 alle roe 24.00, nel varco di collegamento tra la carreggiata centrale di corso Marconi e la carreggiata centrale di largo Marconi

1)      l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa;

 

D) FASE 2b dal 01.02.07 al 28.02.07 dalle ore 00.00 alle ore 24.00, in largo Marconi, perimetrale Est tra la carreggiata laterale Nord e Sud di corso Marconi e via Nizza

2)      l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa;

 

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all'osservazione delle seguenti modalità:

a)      l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

b)      la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;

c)      sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;

d)      che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;

 

·        la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra, comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)