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ORDINANZA N. 5212

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 697

LOCALITÀ via Artom

 

CIRCOSCRIZIONE N. 10

del 13/12/2006

GI/VARIE06/artom

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerato che, durante il periodo di svolgimento delle Olimpiadi 2006, sono stati rimossi i new-jersey che delimitavano la rotatoria in progetto su via Artom e, con ordinanza n. 577 prot. n. 86 dell'8.02.2006 veniva istituito in via Candiolo l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che percorrevano la via all'intersezione con via Artom;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

 

ORDINA

 

A) la revoca dell'ordinanza n. 577 prot. 86 del 08/02/2006, meglio specificata in premessa;

 

B) area d'intersezione via Artom e via Candiolo

1)   l'istituzione del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la rotatoria nei confronti dei veicoli che vi si immettono;

2)   l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare con direzione antioraria nella rotatoria di cui al punto 1) suddetto;

3)   la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(dott.ssa LUISELLA NIGRA)