Prot. n. A00073/113566 del 13.12.2006 Ordinanza n. 5211

CITTÀ DI TORINO

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI TORINO
Settore Servizi Integrati

IL SINDACO

PREMESSO CHE

in occasione delle festività di fine anno si registra un diffuso impiego di prodotti pirotecnici, che vengono fatti esplodere anche in luoghi ove si reca pregiudizio al riposo ed alle occupazioni delle persone, nonch6 al benessere degli animali;
l’utilizzo di prodotti ed artifici esplosivi può causare seri pericoli per la salute delle persone e degli animali;
preso atto della Mozione n. 47, approvata dal Consiglio Comunale in data 27 novembre 2006;
rilevata l’opportunità di impartire alcune disposizioni particolari per la sicurezza ed incolumità dei cittadini;
visto l’art. 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
visto l’art. 40 dello Statuto;
visto l'art. 7 del vigente Regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

per la vendita e l'impiego di artifici pirotecnici, in occasione dei festeggiamenti del Capodanno 2006, saranno osservate, per i motivi esplicitati in premessa, le seguenti disposizioni:

a) vendita negli esercizi commerciali abilitati
è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla Legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto, presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell’infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all’eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita, per il corrente anno;


b) vendita su area pubblica
in considerazione del particolare rischio, che si potrebbe configurare, è tassativamente vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici;
per quanto concerne i posteggi assegnati nelle aree mercatali la vendita è subordinata alla condizione che presso ogni posteggio siano installati almeno due estintori, posti ai due angoli del banco;

c) impiego
è tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo:

a) in tutti gli altri luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; per le iniziative preorganizzate, i responsabili dovranno affiggere appositi cartelli;

b) all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici, e ricoveri di animali (canile, gattile, ecc.), nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture, a partire dalla data odierna e fino al 6 gennaio 2007;

d) in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, dove transitino o siano presenti delle persone, per il periodo di cui al precedente punto b).

Gli organizzatori delle feste dovranno assicurare, con proprio personale, un'assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell'ordine.

RICHIAMA

i privati cittadini sulla oggettiva pericolosità dei prodotti di cui trattasi e sulle conseguente necessità di adottare, nel loro impiego, ogni possibile precauzione, a tutela della propria ed altrui incolumità confidando nel senso di responsabilità di ciascuno, affinché una così bella occasione di allegria e di divertimento generale, non debba, in nessun modo, essere funestata da incidenti, che la normale prudenza avrebbe consentito di evitare; in particolare:

AVVISA

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

RACCOMANDA

di acquistare i prodotti esclusivamente presso rivenditori autorizzati, assicurandosi che siano muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico; di non raccogliere eventuali artifici inesplosi, che dovessero rinvenire;

di non affidare ai. bambini prodotti che, anche se non siano espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e/o comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo, in caso di un utilizzo maldestro;

di accendere i botti in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate, per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi.

INVITA

le istituzioni scolastiche, anche sulla base di precedenti esperienze realizzate in collaborazione con la Città di Torino e la Polizia di Stato, a predisporre iniziative specifiche d'informazione e sensibilizzazione della popolazione studentesca sui pericoli derivanti dall'uso dei prodotti pirotecnici.
L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Torino, 11 dicembre 2006

Il Sindaco
On. Sergio Chiamparino


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