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ORDINANZA N. 5174

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 695

LOCALITÀ strada San Mauro interno 97

 

CIRCOSCRIZIONE N. 6

del 12.12.2006

LB/VARIE06/san mauro

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42, 142, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la comunicazione del Settore Urbanizzazioni;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in strada San Mauro interno 97

1)   l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h;

2)   la realizzazione di n. due attraversamenti pedonali rialzati con funzione di rallentatori di velocità aventi le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera c), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, a NORD dei nn.cc. 97/9A e 97/15;

3)   la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, e precisamente:

sulla semicarreggiata EST: a m 12.00 circa a SUD del n.c. 97/9A e a NORD del n.c.97/13;

sulla semicarreggiata OVEST: a SUD dei nn.cc. 97/13 e 97/19;

4)   l'istituzione del divieto di sosta permanente sul lato EST con sosta consentita, con disposizione "a spina", negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati, e precisamente:

-       per un tratto di m 50.00 a partire da m 12.00 circa a NORD del n.c. 97/9A, e procedendo verso NORD,

-       per un tratto di m 15.00 circa a partire da m 20.00 circa a NORD del n.c. 97/15 e procedendo verso NORD,

5)   l'istituzione del divieto di sosta permanente sul lato OVEST con sosta consentita, negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati, e precisamente:

con disposizione "a spina"

-       per un tratto di m 10.00 circa a NORD del n.c. 97/17,

-       per un tratto di m 25.00 circa a partire da m 6.00 circa a NORD del n.c. 97/13 e procedendo verso NORD,

-       per un tratto di m 18.00 circa a partire da m 14.00 circa a NORD del n.c. 97/9A e procedendo verso NORD,

con disposizione "in fila", per un tratto di m 40.00 circa a partire da m 6.00 circa a SUD del n.c. 97/9A e procedendo verso SUD;

6)   l'istituzione del divieto di sosta permanente con sosta riservata, con disposizione "in fila", ai veicoli dei Vigili del Fuoco sul lato OVEST per un tratto di m 9.00 circa, in corrispondenza del n.c. 97/13;

7)   l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare, con direzione da NORD verso SUD nella carreggiata OVEST compresa tra i nn.cc. 97/3 e 97/9A;

8)   l'istituzione del divieto di sosta permanente sulla carreggiata di cui al suddetto punto 7) con sosta consentita con disposizione "in fila" sul lato EST;

9)   l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che percorrono la carreggiata di cui al suddetto punto 7), all'intersezione con l'interno medesimo;

10)  la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei sistemi di rallentamento della velocità, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)