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ORDINANZA N. 5174 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 695 |
LOCALITÀ strada San Mauro interno 97 |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 6 |
del 12.12.2006 |
LB/VARIE06/san mauro |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42, 142, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la comunicazione del
Settore Urbanizzazioni;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in strada San Mauro interno 97
1)
l'istituzione
del limite massimo di velocità di 30 km/h;
2)
la
realizzazione di n. due attraversamenti pedonali rialzati con funzione di
rallentatori di velocità aventi le caratteristiche costruttive indicate nel
comma 6, lettera c), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo Codice della Strada, a NORD dei nn.cc. 97/9A e 97/15;
3)
la
posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico,
realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche
rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di
esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, e precisamente:
sulla semicarreggiata EST: a m 12.00 circa a SUD del n.c. 97/9A e a NORD del
n.c.97/13;
sulla semicarreggiata OVEST: a SUD dei nn.cc. 97/13 e 97/19;
4)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente sul lato EST con sosta
consentita, con disposizione "a spina", negli appositi spazi demarcati e/o
attrezzati, e precisamente:
-
per
un tratto di m 50.00 a partire da m 12.00 circa a NORD del n.c. 97/9A, e
procedendo verso NORD,
-
per
un tratto di m 15.00 circa a partire da m 20.00 circa a NORD del n.c. 97/15 e
procedendo verso NORD,
5)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente sul lato OVEST con sosta
consentita, negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati, e precisamente:
con disposizione "a spina"
-
per
un tratto di m 10.00 circa a NORD del n.c. 97/17,
-
per
un tratto di m 25.00 circa a partire da m 6.00 circa a NORD del n.c. 97/13 e
procedendo verso NORD,
-
per
un tratto di m 18.00 circa a partire da m 14.00 circa a NORD del n.c. 97/9A e
procedendo verso NORD,
con disposizione "in fila",
per un tratto di m 40.00 circa a partire da m 6.00 circa a SUD del n.c. 97/9A e
procedendo verso SUD;
6)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente con sosta riservata, con disposizione "in
fila", ai veicoli dei Vigili del Fuoco sul lato OVEST per un tratto di m 9.00
circa, in corrispondenza del n.c. 97/13;
7)
l'istituzione
del senso unico di circolazione veicolare, con direzione da NORD verso SUD
nella carreggiata OVEST compresa tra i nn.cc. 97/3 e 97/9A;
8)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente sulla carreggiata di cui al suddetto punto 7)
con sosta consentita con disposizione "in fila" sul lato EST;
9)
l'istituzione
dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che
percorrono la carreggiata di cui al suddetto punto 7), all'intersezione con
l'interno medesimo;
10)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e dei sistemi di rallentamento della velocità, in
relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)