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ORDINANZA N. 5170

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 691

LOCALITÀ via Santa Giulia

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 12.12.2006

LB/VARIE06/santa giulia

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 3096 prot. n. 530 del 31/07/2003, con la quale, in via Santa Giulia, veniva istituito:

1)   il divieto di fermata sul lato sud, per m 15.00, a partire da m 1.00 dal f.f. ovest di via Vanchiglia e procedendo verso ovest;

2)   il divieto di sosta dalle ore 8 alle ore 20, con sosta consentita ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone motulese o non vedenti, sul lato nord della via, per un posto auto, a partire da m 1 dal f.f. ovest di via Vanchiglia, con disposizione "in fila";

3)     la sosta a pagamento sul lato nord, con disposizione "in fila", con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 1630 prot. n. 289 dell'11.6.1999;

Vista la segnalazione dell'Associazione Operatori Economici Via Vanchiglia con la quale viene evidenziata la necessità di apportare alcune modifiche viabili in via Santa Giulia nel tratto compreso tra via Vanchiglia e piazza Santa Giulia;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Santa Giulia

1)   l'istituzione del divieto di fermata sul lato SUD della via a partire da m 1.00 circa ad OVEST del f.f. OVEST di via Vanchiglia e procedendo verso OVEST per un tratto di m 25.00 circa;

2)   la posa in opera di n. 10 dissuasori di sosta del tipo "piramide" a partire da m 1.00 circa ad OVEST del f.f. OVEST di via Vanchiglia e precedendo verso OVEST per un tratto di m 15.00 circa, a non meno di m 0.50 dalla linea di margine e con un interasse di m 1.50 circa;

3)   l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato NORD a partire da m 1.00 circa ad OVEST del f.f. OVEST di via Vanchiglia e procedendo verso OVEST per un tratto di m 5.00 circa, con disposizione "in fila";

4)   la revoca dell'ordinanza n. 3096 prot. n. 530 del 31/07/2003, meglio specificata in premessa;

5)   la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)