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ORDINANZA N. 5170 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 691 |
LOCALITÀ via Santa Giulia |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 7 |
del
12.12.2006 |
LB/VARIE06/santa giulia |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante
le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 3096
prot. n. 530 del 31/07/2003, con la quale, in via Santa Giulia, veniva
istituito:
1)
il
divieto di fermata sul lato sud, per m 15.00, a partire da m 1.00 dal f.f.
ovest di via Vanchiglia e procedendo verso ovest;
2)
il
divieto di sosta dalle ore 8 alle ore 20, con sosta consentita ai veicoli
muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone motulese o non vedenti,
sul lato nord della via, per un posto auto, a partire da m 1 dal f.f. ovest di
via Vanchiglia, con disposizione "in fila";
3) la sosta a pagamento sul lato nord, con disposizione "in fila", con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 1630 prot. n. 289 dell'11.6.1999;
Vista la segnalazione
dell'Associazione Operatori Economici Via Vanchiglia con la quale viene
evidenziata la necessità di apportare alcune modifiche viabili in via Santa
Giulia nel tratto compreso tra via Vanchiglia e piazza Santa Giulia;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Santa Giulia
1)
l'istituzione
del divieto di fermata sul lato SUD della via a partire da m 1.00 circa ad
OVEST del f.f. OVEST di via Vanchiglia e procedendo verso OVEST per un tratto
di m 25.00 circa;
2)
la
posa in opera di n. 10 dissuasori di sosta del tipo "piramide" a
partire da m 1.00 circa ad OVEST del f.f. OVEST di via Vanchiglia e precedendo
verso OVEST per un tratto di m 15.00 circa,
a non meno di m 0.50 dalla linea di margine e con un interasse di m 1.50
circa;
3)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali, con la fermata
consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico
merci, sul lato NORD a partire da m 1.00 circa ad OVEST del f.f. OVEST di via
Vanchiglia e procedendo verso OVEST per un tratto di m 5.00 circa, con
disposizione "in fila";
4)
la
revoca dell'ordinanza n. 3096 prot. n. 530 del 31/07/2003, meglio specificata
in premessa;
5)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)