Disegno in formato dwf

 

ORDINANZA N. 5140

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 683

LOCALITÀ largo Grosseto

 

CIRCOSCRIZIONE N. 5

del 11/12/2006

LB/VARIE06/grosseto

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 162 prot. n. 1385 del 16.08.1973 che istituiva il divieto di sosta permanente con sosta consentita ai veicoli di pertinenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza sulla banchina rialzata di largo Grosseto, sita a Sud di via Stradella, per un tratto di m 15 circa a partire dall'ingresso principale del Commissariato contraddistinto dal n.c. 283 del corso Grosseto;

Vista la richiesta della Questura di Torino, Commissariato di P.S. Madonna di Campagna;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in largo Grosseto

1)   la posa in opera di n. 2 dissuasori di sosta del tipo "panettoni", dotati di dispositivo rifrangente, sulla banchina rialzata situata a SUD di via Stradella, da collocare in corrispondenza dell'ingresso n.c. 279/B del largo medesimo;

2)   la revoca dell'ordinanza n. 162 prot. n. 1385 del 16.08.1973, limitatamente al posto auto riservato ai veicoli di pertinenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza, situato nel tratto di cui al suddetto punto 1);

3)   la pubblicità del suscritto provvedimento mediante la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla posa dei dissuasori di sosta, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)