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ORDINANZA N. 5140 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 683 |
LOCALITÀ largo Grosseto |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 5 |
del 11/12/2006 |
LB/VARIE06/grosseto |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 162
prot. n. 1385 del 16.08.1973 che istituiva il divieto di sosta permanente con
sosta consentita ai veicoli di pertinenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza
sulla banchina rialzata di largo Grosseto, sita a Sud di via Stradella,
per un tratto di m 15 circa a partire dall'ingresso principale del
Commissariato contraddistinto dal n.c. 283 del corso Grosseto;
Vista la richiesta della
Questura di Torino, Commissariato di P.S. Madonna di Campagna;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in largo Grosseto
1)
la
posa in opera di n. 2 dissuasori di sosta del tipo "panettoni",
dotati di dispositivo rifrangente, sulla banchina rialzata situata a SUD di via
Stradella, da collocare in corrispondenza dell'ingresso n.c. 279/B del largo
medesimo;
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 162 prot. n. 1385 del 16.08.1973, limitatamente
al posto auto riservato ai veicoli di pertinenza dell'autorità di Pubblica
Sicurezza, situato nel tratto di cui al suddetto punto 1);
3)
la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante la rimozione della segnaletica
eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì
pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla posa dei
dissuasori di sosta, in relazione alla loro natura, al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)