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ORDINANZA N. 5138 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 681 |
LOCALITÀ Strada Altessano |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 5 |
del 11/12/2006 |
LB/VARIE06/altessano |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 431/393
prot. n. 3334 del 14/05/90 con la quale, al punto 2), veniva istituito il divieto
di sosta permanente su ambo le carreggiate di strada Altessano, con sosta
consentita sulle banchine rialzate laterali, nei tratti all'uopo sistemati;
Considerato che sul lato Est
di strada Altessano, immediatamente a NORD del n.c. 142, è stata collocata una
fermata per i veicoli di trasporto pubblico GTT, e che con ordinanza n. 4156
prot. n. 546 del 09/10/2006, è stata disposta la posa di n. 8 paletti
sull'adiacente banchina allo scopo di impedire la sosta;
Accertato che il tratto di
banchina su cui sono stati posizionati i paletti di cui sopra risulta
insufficiente rispetto alla fermata dei veicoli GTT;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in strada Altessano
1)
la
posa di n. 12 paletti del tipo "Città di Torino", dotati di
dispositivo rifrangente, aventi lo scopo di dissuasori della sosta, sulla
banchina EST a m 2.50 circa dal bordo della banchina medesima, con un interasse
di m 1.50 circa, a partire da m 7.00 circa a NORD del passo carrabile
contrassegnato dal n.c. 42 e procedendo verso NORD;
2)
la
revoca del punto 2) dell'ordinanza n. 431/393 prot. n. 3334 del 14/05/90,
meglio specificata in premessa, limitatamente al tratto di cui al suddetto
punto 1);
3)
la
revoca dell'ordinanza n. 4156 prot. n. 546 del 09/10/2006, meglio specifica in
premessa;
4)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla posa dei
dissuasori di sosta, in relazione alla loro natura, al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)