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ORDINANZA N. 5133 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 676 |
LOCALITÀ: STRADA BASSE del LINGOTTO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 9 |
del 11/12/2006 |
SB/VARIE06/basse |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto la nota con la quale
si segnala la pericolosità viabile di Strada Basse del Lingotto nel tratto
compreso tra via Passo Buole e via Invernizio;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in Strada Basse del Lingotto
tratto: via Passo Buole - via Invernizio
1)
l'istituzione
del limite massimo di velocità di 30 km/h;
2)
la posa in
opera di n. 1 dosso artificiale avente le caratteristiche costruttive indicate
nel comma 6 lettera c) dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada, a partire da m 62 circa dal filo marciapiede sud
di via Passo Buole;
3)
la posa in
opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati
mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come
indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione
del nuovo codice della strada, a partire da m 12 circa e da m 37 circa dal filo
marciapiede sud di via Passo Buole;
4)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali
trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e dei sistemi di rallentamento della velocità, in
relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)