CITTÀ DI TORINO
Prot.
n. 673 H[DC2] |
LOCALITÀ: via Malta |
del
7.12.06 |
CIRCOSCRIZIONE N. 3 |
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FB/revoca/disabile/utilizzo/malta |
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OGGETTO: Revoca parcheggio
riservato ("ad personam") ad uso disabile. |
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista l'ordinanza n.
376 prot. 1979 del 16/05/1989 che
ha istituito in via Malta, il divieto di sosta permanente , con sosta in fila riservata
esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 070 per un posto auto, sul lato Ovest della via
nei pressi del n.c. 34/c ;
Tenuto conto che il titolare del parcheggio di cui sopra ha comunicato il mancato utilizzo del posto auto , come da accertamenti effettuati dall'ufficio competente ;
in via Malta
§ la revoca dell'ordinanza n. 376 prot. 1979 del 16/05/1989, meglio specificata in premessa;
§ la pubblicità del presente provvedimento, mediante la rimozione e la cancellatura della segnaletica;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso il provvedimento è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, ovvero entro 120 giorni, sempre dalla sua pubblicazione al .Presidente della Repubblica.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.sa
Luisella NIGRA)