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ORDINANZA N. 5104 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
n.ro progr. 3533 T |
LOCALITÀ: via Borgodora |
data 07.12.2006 |
CIRCOSCRIZIONE N. 7 |
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SC/23/A/cotsp/borgodora |
Ogg: prot. C.O.T.S.P.3465/2006 |
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Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali
adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il
comma 5;
Visti gli artt. 5, 6,7 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta
presentata dall'associazione commercianti del balon, tendente ad ottenere
l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per effettuare
manifestazione del mercatino con bancarelle;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
il giorno 10.12.2006
dalle ore 07.00 alle ore 18.00
in:
1. via Borgodora;
2. via Mameli
3. via Lanino
4. piazza Lanino
5. canale Carpanini;
·
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e
di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, fatta eccezione
per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico, per i veicoli di
Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro
che devono raggiungere le proprietà latistanti ;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
- l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli di avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
-
la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire
mediante i prescritti segnali stradali, la posa di elementi ben visibili e la
collocazione di apposita segnaletica di preavviso;
- sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrai esistenti;
- ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone motulese;
- che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose ;
· la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
che
nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti
norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3,
del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere
proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con
D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE
ESERCIZIO
Dott.ssa
Luisella NIGRA