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ORDINANZA N.
5103 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 3532 |
LOCALITÀ via Baretti |
CIRCOSCRIZIONE N. 8 |
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ri/Ordinanze Varie/Cantieri Vari/Cantieri Privati
Vari/baretti |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico con steccato e ponteggio presentata dall'Immobiliare D'Azeglio 2002;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
a far tempo dalla data del
presente provvedimento e sino al giorno 31.01.2007
in
via Baretti:
1. l'istituzione del divieto di sosta con la rimozione coatta dei veicoli ai sensi dell'art. 159 c. 1) lett. D) del D.lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, sul lato Nord, a partire dal passo carraio del n.c. 35 e procedendo verso Est per un tratto di m. 70 circa;
2. l'istituzione del divieto di sosta con la rimozione coatta dei veicoli ai sensi dell'art. 159 c. 1) lett. D) del D.lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, sul lato Sud, a partire da m. 15 circa ad Ovest del f.f. Ovest del n.c. 39 e procedendo verso Est per un tratto di m. 70 circa;
3. l'istituzione del divieto di circolazione pedonale sul marciapiede Nord interessato al cantiere, per un tratto di m. 70 circa a partire dal passo carraio del n.c. 35 procedendo verso Est, a condizione che sia garantita la continuità del passaggio pedonale mediante la tracciatura di strisce pedonali con segnaletica orizzontale di colore giallo, in prossimità dell'area di cantiere per garantire il transito in sicurezza dei pedoni sul lato opposto della via stessa;
la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d'idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'Impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)