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ORDINANZA N. 4939 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.674 |
LOCALITÀ Piazza VITTORIO VENETO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
Del 24/11/2006 |
SB/VARIE06/veneto |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la
deliberazione della Giunta Comunale del 14.11.2006 n. mecc. 2006 08471/119,
dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "istituzione Area
Pedonale in Piazza Vittorio Veneto"
Visti gli elaborati
progettuali relativi al nuovo assetto viabile della piazza Vittorio Veneto;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
A) l'istituzione
dell'Area Pedonale denominata "Vittorio Veneto":
1)
sulla
banchina rialzata nord, compresa tra via Giulia di Barolo e la carreggiata
centrale;
2)
sulla
banchina rialzata nord, compresa tra via Giulia di Barolo, via Vanchiglia e le
carreggiate laterale nord e centrale;
3)
sulla
banchina rialzata nord, compresa tra via Vanchiglia, via Bava e le carreggiate
laterale nord e centrale;
4)
sulla
banchina rialzata nord, compresa tra via Bava, lungo Po Cadorna e le
carreggiate laterale nord e centrale;
5)
sulla
banchina rialzata sud, compresa tra via Plana e le carreggiate laterale sud e
centrale;
6)
sulla
banchina rialzata sud, compresa tra via Plana, via Della Rocca e le carreggiate
laterale sud e centrale;
7)
sulla
banchina rialzata sud, compresa tra via Della Rocca, via Bonafous e le
carreggiate laterale sud e centrale;
8)
sulla
banchina rialzata sud, compresa tra via Bonafous, lungo Po Diaz e le
carreggiate laterale sud e centrale.
B) su
tali aree è vietata la circolazione dei veicoli, fatta eccezione per quelli di
servizio d'emergenza.
- In deroga al divieto di cui sopra è consentito:
1)
ai velocipedi, il transito e la sosta;
2)
ai
veicoli di servizio delle Aziende erogatrici di pubblici servizi, assimilando
ad essi anche quelli di eventuali ditte appaltatrici, il transito e la sosta,
limitatamente ai casi specifici in cui attendono ad interventi nell'area
suindicata;
3)
ai veicoli in entrata o in uscita dal passo
carrabile esistente nell'area di cui al punto A) 1, il transito;
4)
ai veicoli utilizzati per il carico/scarico cose
nell'area di cui al punto A) 1 , il transito e la fermata;
5)
ai veicoli che si immettono nella via Principe
Amedeo, dall'area di cui al punto A) 5, il transito;
per la circolazione dei
veicoli di cui sopra è istituito il limite massimo di velocità di 10 km/h;
C) l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati:
1) delle
carreggiate perimetrali NORD e SUD, ad eccezione dei tratti di cui ai punti E)
e F) seguenti;
2) della
carreggiata centrale;
3) delle
carreggiate di collegamento tra la carreggiata centrale e le vie: Plana, Della
Rocca, Boucheron, Giulia di Barolo, Vanchiglia, Bava;
D) la posa di dissuasori di sosta del tipo
"lapideo":
1) su
ambo i lati delle carreggiate perimetrali NORD e SUD;
2) sul
lato EST della carreggiata di collegamento tra la carreggiata centrale e via
Della Rocca;
3) sul
lato EST della carreggiata di collegamento tra la carreggiata centrale e via
Vanchiglia;
4) sul
lato OVEST della carreggiata di collegamento tra la carreggiata centrale e via
Boucheron;
5) sul
lato OVEST della carreggiata di collegamento tra la carreggiata centrale e via
Bava;
E) l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita alle biciclette, ciclomotori e motocicli, nelle apposite rastrelliere:
1) sul lato NORD della carreggiata laterale NORD a partire dal n.civico 15 e per mt. 13
circa in direzione EST;
2) sul lato SUD della carreggiata laterale SUD a partire dal n.civico 16 e per mt. 13
circa in direzione EST;
F) l'istituzione del divieto di fermata, con la fermata consentita nei giorni feriali esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, negli appositi spazi:
1) sul lato NORD della carreggiata laterale NORD, con disposizione "in fila":
· a partire dal n.civico 7, per mt. 10 in direzione EST;
· a partire da mt. 5 a EST del n.civico 21 per mt. 5 in direzione EST;
2) sul lato SUD della carreggiata laterale SUD, con disposizione "in fila":
· a partire da mt. 10 a EST del n.civico 10, per mt. 10 in direzione EST;
· a partire dal n.civico 20, per mt. 10 in direzione EST;
G) la revoca delle ordinanze n. 4608/04, 4609/04, 3739/01, 3677/01, 1303/99, 1215/98, 90/98, 1462/97, 944/97, 2138/96, 1134/96, 1000/95 punto A, 327/95;
H) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia, e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra, comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e dei dissuasori di sosta, in relazione alla loro
natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di
cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)