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ORDINANZA N. 4886 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 673 |
LOCALITÀ Via GIULIA di BAROLO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 23/11/2006 |
SB/VARIE06/barolo |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 264 prot.n. 248 del 14.2.1996 con la quale, tra l'altro, in via
Giulio di Barolo nel tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e corso San
Maurizio, al punto 5) era stato confermato il senso unico di circolazione
veicolare da sud verso nord;
Visti gli
elaborati progettuali relativi al nuovo assetto viabile della piazza Vittorio
Veneto;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Giulia di Barolo
1)
l'istituzione
del senso unico di circolazione veicolare con andamento da nord verso sud nel tratto compreso tra corso
San Maurizio e la carreggiata centrale di piazza Vittorio Veneto, fatta
eccezione, nel tratto compreso tra via Matteo Pescatore e piazza Vittorio
Veneto, per i mezzi in dotazione dei Carabinieri nell'espletamento delle
proprie funzioni;
2)
la
revoca parziale dell'ordinanza n. 264 prot. n. 248 del 14.2.1996, limitatamente
al punto 5) meglio specificato in premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)