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ORDINANZA N. 4880 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 667 |
LOCALITÀ corso Moncalieri 61 |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
del 23/11/2006 |
GI/VARIE06/moncalieri |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 695 prot. 639 dell'1.7.91, con la quale sul lato EST di corso Moncalieri veniva istituito il
divieto di sosta permanente, con sosta "in fila" riservata agli autoveicoli in
dotazione dell'Arma dei Carabinieri e muniti di evidenti contrassegni di
riconoscimento, per un tratto di m 30.00
partendo dal f.f. NORD di via Milazzo e procedendo verso NORD;
Vista la comunicazione della Regione Carabinieri
Piemonte e Valle d'Aosta - Stazione di Torino Barriera Piacenza dell'avvenuto
trasferimento degli uffici in altra sede;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso
Moncalieri
1)
la
revoca dell'ordinanza n. 695 prot. 639 dell'1.7.91, meglio specificata in
premessa;
2)
l'istituzione
della sosta a pagamento nel tratto di cui al punto 1) suddetto, ossia sul lato
EST del corso, a partire dal f.f. NORD di via Milazzo e procedendo verso NORD
per un tratto di m 30.00 circa, con le modalità stabilite dall'ordinanza n.
2656 prot. 463 del 29.08.2000;
3)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)