ORDINANZA N. 4880

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 667

LOCALITÀ corso Moncalieri 61

 

CIRCOSCRIZIONE N. 08

del 23/11/2006

GI/VARIE06/moncalieri

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 695 prot. 639 dell'1.7.91, con la quale sul lato EST di corso Moncalieri veniva istituito il divieto di sosta permanente, con sosta "in fila" riservata agli autoveicoli in dotazione dell'Arma dei Carabinieri e muniti di evidenti contrassegni di riconoscimento, per un tratto di m 30.00 partendo dal f.f. NORD di via Milazzo e procedendo verso NORD;

Vista la comunicazione della Regione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta - Stazione di Torino Barriera Piacenza dell'avvenuto trasferimento degli uffici in altra sede;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Moncalieri

1)      la revoca dell'ordinanza n. 695 prot. 639 dell'1.7.91, meglio specificata in premessa;

2)      l'istituzione della sosta a pagamento nel tratto di cui al punto 1) suddetto, ossia sul lato EST del corso, a partire dal f.f. NORD di via Milazzo e procedendo verso NORD per un tratto di m 30.00 circa, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 2656 prot. 463 del 29.08.2000;

3)      la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(dott.ssa LUISELLA NIGRA)