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ORDINANZA N. 4856 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 661 |
LOCALITÀ corso Galileo Ferraris |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 02 |
del 22/11/2006 |
GI/VARIE06/galileo |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la richiesta dell'Ospedale e Casa di Cura dei
Missionari della Consolata Koelliker;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Galileo
Ferraris
1)
l'istituzione
del divieto di circolazione veicolare, nella carreggiata laterale EST del
corso, a partire dal n.c. 247 procedendo verso NORD sino a corso Sebastopoli,
fatta eccezione per le sotto elencate categorie di veicoli:
- veicoli al servizio di persone
motulese o non vedenti muniti di specifico contrassegno;
-
taxi
esclusivamente per la salita e discesa passeggeri;
-
veicoli
di soccorso;
2) l'istituzione del divieto di sosta permanente, con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, sul lato EST della carreggiata di cui al punto 1) suddetto;
3)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti
mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della
segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente
ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione dei veicoli in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)