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ORDINANZA N. 4851

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 656

LOCALITÀ Via Medici

 

CIRCOSCRIZIONE N. 4

del 22/11/2006

LB/VARIE06/medici

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 142 prot n. 716 del 9/07/1971 con la quale veniva istituito il divieto di sosta permanente su tutta la carreggiata di via Medici, nel tratto compreso tra Piazza Bernini e piazza Chironi;

Vista l'ordinanza n. 1158/11089 del 15/09/1992 con la quale veniva revocato il divieto di sosta permanente sul lato NORD di via Medici, nel tratto suddetto;

Vista l'ordinanza n. 1159/1090 del 15/09/1992 con la quale, ad integrazione della suddetta ordinanza n. 142 prot. n. 716 del 9/07/1971, veniva disposta la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata sul lato SUD di via Medici, nel tratto compreso tra Piazza Bernini e Piazza Chironi;

Accertata la necessità di trasporre la sosta sul lato SUD del tratto di via oggetto del provvedimento, al fine di garantire una maggiore sicurezza per i veicoli che transitano nelle intersezioni via Medici/via Zumaglia e via Medici/via Belli, anche a seguito dei nuovi sensi unici istituiti nella zona;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Medici

1)   l'istituzione del divieto di sosta permanente, con rimozione coatta, sul lato NORD della via nel tratto compreso tra via Belli e via Zumaglia;

2)   la revoca dell'ordinanza n. 142 prot n. 716 del 9/07/1971 e successiva ordinanza n. 1159/1090 del 15/09/1992, limitatamente al tratto di via compreso tra via Belli e via Zumaglia;

3)   la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)