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ORDINANZA N. 4851 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 656 |
LOCALITÀ Via Medici |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 4 |
del 22/11/2006 |
LB/VARIE06/medici |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 142
prot n. 716 del 9/07/1971 con la quale veniva istituito il divieto di sosta
permanente su tutta la carreggiata di via Medici, nel tratto compreso tra
Piazza Bernini e piazza Chironi;
Vista l'ordinanza n.
1158/11089 del 15/09/1992 con la quale veniva revocato il divieto di sosta
permanente sul lato NORD di via Medici, nel tratto suddetto;
Vista l'ordinanza n.
1159/1090 del 15/09/1992 con la quale, ad integrazione della suddetta ordinanza
n. 142 prot. n. 716 del 9/07/1971, veniva disposta la rimozione forzata dei
veicoli in sosta vietata sul lato SUD di via Medici, nel tratto compreso tra Piazza
Bernini e Piazza Chironi;
Accertata la necessità di
trasporre la sosta sul lato SUD del tratto di via oggetto del provvedimento, al
fine di garantire una maggiore sicurezza per i veicoli che transitano nelle
intersezioni via Medici/via Zumaglia e via Medici/via Belli, anche a seguito
dei nuovi sensi unici istituiti nella zona;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Medici
1)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con rimozione coatta, sul lato NORD della via
nel tratto compreso tra via Belli e via Zumaglia;
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 142 prot n. 716 del 9/07/1971 e successiva ordinanza
n. 1159/1090 del 15/09/1992, limitatamente al tratto di via compreso tra via
Belli e via Zumaglia;
3)
la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)