ORDINANZA N. 4823

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 3337T

LOCALITÀ via Vittorio Amedeo II

data 21/11/06

CIRCOSCRIZIONE N. 1

prot. n.

ri/Ord. Varie/O.S.P./Manif. Priv. e Pert. CS/vittorio amedeo II

Ogg: Prot. C.O.T.S.P. 2006/40/3400

 

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta presentata dalla Regione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, relativa alla celebrazione della "Virgo Fidelis", della battaglia di Culqualber
e della giornata dell'Orfano
;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 21.11.2006 sino a cessate esigenze

in via Vittorio Amedeo II, tratto: via Cernaia - corso Matteotti
via Valfrè, tratto: via Avogadro - via Vittorio Amedeo II

·        l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli muniti di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:

a)      l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

 

b)      sia garantita la conservazione e la vigilanza della prescritta segnaletica stradale;

c)      le occupazioni non dovranno arrecare eccessivo intralcio alla circolazione pedonale;

 

d)      ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;

 

 

·        la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del soggetto richiedente e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)