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ORDINANZA N. 4788 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 652 |
LOCALITÀ Via Tartini |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 6 |
del 17/11/2006 |
LB/VARIE06/tartini |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42, 142, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione del
Settore Suolo Pubblico, Nuove Opere;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
A) in via Tartini
1)
l'istituzione
del limite massimo di velocità di 30 km/h, nel tratto compreso tra via Mascagni
e via Perosi;
2)
la
realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato con funzione di
rallentatore di velocità avente le caratteristiche costruttive indicate nel
comma 6, lettera c), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo Codice della Strada, in corrispondenza del n.c. 41;
3)
la
posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico,
realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche
rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione
e attuazione del nuovo codice della strada, e precisamente:
sulla semicarreggiata OVEST:
immediatamente
a SUD di via Mascagni,
sulla semicarreggiata EST: fronte n.c. 39;
1)
l'istituzione
di un parcheggio per autoveicoli;
2)
l'istituzione
del divieto di fermata nel suddetto parcheggio, con sosta consentita, negli
appositi spazi demarcati e/o attrezzati, con disposizione "a pettine" sui lati
NORD e SUD;
3)
l'istituzione
della sosta riservata a biciclette, ciclomotori e motocicli, nelle apposite
rastrelliere sul lato EST del parcheggio di cui al suddetto punto 1), per un
tratto di m 5.00 circa;
C) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra comporterà la rimozione
coatta dei veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e dei sistemi di rallentamento della velocità, in
relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)