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ORDINANZA N. 4784 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 3315 T |
LOCALITÀ piazza Arbarello, corso Siccardi |
data 17.11.2006 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
prot. n. 32613 |
ri/Ord.
Ordine Pubbl./arbarello |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Atteso che il giorno 17.11.2006 è stato indetto lo sciopero Sciopero Generale Regionale CUB, con corteo che terminerà in piazza Castello;
Vista la richiesta di Questura, relativa allo svolgimento di una manifestazione, in occasione dello sciopero sopracitato;
Considerato che occorre prevenire accidentali pericoli per l'incolumità delle persone e consentire un ordinato svolgimento della manifestazione;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in piazza
Arbarello, tutta
corso Siccardi, carreggiata Ovest, ambo i lati
corso Galileo Ferraris, carreggiata Ovest, tratto: via Cernaia - corso
Matteotti, ambo i lati
corso Matteotti, carreggiata Sud, tratto: corso Galileo Ferraris - via XX
Settembre, ambo i lati,
via XX Settembre, tratto: corso Matteotti - via Frola, ambo i lati
via Frola, tutta, ambo i lati
piazza CLN, tutta
via Teofilo Rossi, tutta, ambo i lati
via Lagrange, tratto : via Rossi - via Maria Vittoria, ambo i lati
via Maria Vittoria, tratto: via Lagrange - via San Francesco da Paola
via San Francesco da Paola, tratto: via Maria Vittoria - via Po, ambo i
lati
via Po, tratto: via San Francesco da Paola - piazza Castello
piazza Castello, area compresa tra via Po e via Roma
· l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 07.00 alle ore 14.00 e per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti al corteo, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica;
· l'istituzione del divieto di fermata, fatta eccezione per i posteggi taxi e per i posti auto riservati ai disabili;
· la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)