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ORDINANZA N. 4747 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 643 |
LOCALITÀ strada delle Cacce |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 10 |
del 16/11/2006 |
GI/VARIE04/cacce |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto
Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della
circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le
norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato
con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione del Gruppo Torinese
Trasporti relativa alla ricollocazione
capolinea della linea 14b in via Verga;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in strada delle
Cacce
1)
l'istituzione
del senso unico di circolazione veicolare con direzione da OVEST verso EST, nel
varco di collegamento tra la carreggiata OVEST e la carreggiata EST , sul proseguimento
di via Verga;
2)
l'istituzione
del divieto di fermata sul lato SUD del varco di cui al punto 1) suddetto;
3)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con sosta consentita con disposizione "in
fila" ai veicoli GTT che effettuano servizio di trasporto pubblico, sul
lato OVEST della carreggiata EST, a partire da m 22.00 circa a SUD del varco
sopraccitato e procedendo verso SUD per un tratto di m 50 circa, e cioè in
corrispondenza del capolinea della linea urbana "14 barrato";
4)
l'istituzione
della sosta con disposizione "a pettine" sul lato OVEST della
carreggiata EST , a partire dal varco di cui al punto 1) suddetto e procedendo
verso NORD sino a fine carreggiata;
5)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia; e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione
coatta dei veicoli in sosta, per grave intralcio alla circolazione
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)