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ORDINANZA N. 4746 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 642 |
LOCALITÀ Corso GIAMBONE -Via GRANIERI |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 9 |
del 16/11/2006 |
SB/VARIE06/giambone |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 447 prot. n. 420 del 5.4.1994 con la quale, tra l'altro, al
punto a) in via Graneri era stato istituito il divieto di fermata permanente
con la rimozione coatta dei veicoli per ragioni di sicurezza, sul lato ovest
della via per un tratto di m 60 partendo dal f.f. sud della carreggiata
laterale sud di corso Giambone e procedendo verso sud; e al punto c) in corso
Giambone era stato istituito il divieto di fermata permanente con la rimozione
coatta dei veicoli per ragioni di sicurezza sul lato sud della carreggiata
laterale sud nel tratto: c.so Unione Sovietica - via Graneri;
Vista la nota
del Compartimento della Polizia Stradale per il Piemonte e la Val D'Aosta
Sezione di Torino;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
A) in corso Giambone
1)
l'istituzione
del divieto di fermata sul lato sud della carreggiata laterale sud del corso, a
partire dal f.m. est di corso Unione Sovietica fino al filo passo carraio ovest
del n.civico 2 di corso Giambone;
2)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, fatta eccezione per i veicoli della Polizia
Stradale della Polizia di Stato o in servizio autorizzato muniti di apposito
contrassegno rilasciato dal Compartimento della Polizia Stradale per il
Piemonte e la Val D'Aosta, sul lato sud della carreggiata laterale sud, a
partire dal filo passo carraio est del n. c. 2 per m 22 circa in direzione est;
- l'istituzione del divieto di sosta permanente, fatta eccezione per i veicoli della Polizia Stradale della Polizia di Stato o in servizio autorizzato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Compartimento della Polizia Stradale per il Piemonte e la Val D'Aosta, sul lato ovest della via, a partire dal filo recinzione sud di corso Giamone per m 62 circa in direzione sud;
C) la revoca parziale dell'ordinanza n. 447 prot. n. 420 del 5.4.1994, limitatamente ai punti a) e c), meglio specificati in premessa;
D) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)