ORDINANZA N. 4746

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 642

LOCALITÀ Corso GIAMBONE -

Via GRANIERI

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del 16/11/2006

SB/VARIE06/giambone

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 447 prot. n. 420 del 5.4.1994 con la quale, tra l'altro, al punto a) in via Graneri era stato istituito il divieto di fermata permanente con la rimozione coatta dei veicoli per ragioni di sicurezza, sul lato ovest della via per un tratto di m 60 partendo dal f.f. sud della carreggiata laterale sud di corso Giambone e procedendo verso sud; e al punto c) in corso Giambone era stato istituito il divieto di fermata permanente con la rimozione coatta dei veicoli per ragioni di sicurezza sul lato sud della carreggiata laterale sud nel tratto: c.so Unione Sovietica - via Graneri;

Vista la nota del Compartimento della Polizia Stradale per il Piemonte e la Val D'Aosta Sezione di Torino;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A) in corso Giambone

1)      l'istituzione del divieto di fermata sul lato sud della carreggiata laterale sud del corso, a partire dal f.m. est di corso Unione Sovietica fino al filo passo carraio ovest del n.civico 2 di corso Giambone;

2)      l'istituzione del divieto di sosta permanente, fatta eccezione per i veicoli della Polizia Stradale della Polizia di Stato o in servizio autorizzato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Compartimento della Polizia Stradale per il Piemonte e la Val D'Aosta, sul lato sud della carreggiata laterale sud, a partire dal filo passo carraio est del n. c. 2 per m 22 circa in direzione est;

B)           in via Graneri

 

- l'istituzione del divieto di sosta permanente, fatta eccezione per i veicoli della Polizia Stradale della Polizia di Stato o in servizio autorizzato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Compartimento della Polizia Stradale per il Piemonte e la Val D'Aosta, sul lato ovest della via, a partire dal filo recinzione sud di corso Giamone per m 62 circa in direzione sud;

 

C) la revoca parziale dell'ordinanza n. 447 prot. n. 420 del 5.4.1994, limitatamente ai punti a) e c), meglio specificati in premessa;

 

D) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)