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ORDINANZA N. 4716 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
632 |
LOCALITÀ Via GIACINTO COLLEGNO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 3 |
del 15.11.2006 |
SB/VARIE06/collegno2 |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 3408 prot. n. 455 del 02.08.2006 che
in via G. Collegno istituiva, tra l'altro, il divieto di sosta dalle ore 8 alle
ore 18 dei giorni feriali, con la fermata consentita agli "SCUOLABUS"
esclusivamente per effettuare la salita e la discesa dei bambini, sul lato est
della via, per un tratto di m 10 a partire da m 23 circa a nord del n.c. 73 e
procedendo verso nord, con disposizione "in fila", e la revoca
contestuale della sosta a pagamento;
Vista la nota
della civica Divisione Servizi Educativi - ufficio Trasporti;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Giacinto Collegno
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali, con la
fermata consentita agli SCUOLABUS esclusivamente per effettuare la salita e la
discesa dei bambini, sul lato est della via, per un tratto di m 16 a partire da
m 23 circa a nord del n.c. 73 e procedendo verso nord, con disposizione
"in fila", e la revoca contestuale della sosta a pagamento;
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 3408 prot. n. 455 del 02.08.2006, meglio specificata
in premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)